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Pubblicato decreto “Aiuti quater” - Aumento dei fringe benefit



Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022, il Decreto Legge n. 176 del 18 novembre 2022 (cd. decreto Aiuti quater), con misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.


Per quanto riguarda la materia lavoro, di particolare interesse l’aumento dei fringe benefit, per l’anno 2022, a 3.000 euro.


Questo il nuovo articolo 12, comma 1, del decreto legge 115/2022:


Art. 12 Misure fiscali per il welfare aziendale

1. Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché’ le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000.


Con il decreto legge cd. Aiuti-quater e la circolare 35/E della agenzia delle Entrate, da un lato è stata sostanzialmente incrementata la soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle cd. bollette (utenze elettriche ecc.), dall'altro sono stati forniti importanti chiarimenti circa la applicazione del beneficio. I datori di lavoro hanno pertanto la opportunità, entro il corrente anno, di utilizzare tali misure per erogare ai dipendenti e lavoratori assimilati beni, servizi e somme esentate da imposizione.


Il fringe benefit di cui all'articolo 51 comma 3 del Dpr 917/1986 (Tuir) rappresenta una erogazione accessoria alla retribuzione (può rappresentare anche una erogazione liberale, si veda la circolare AE 59/E/2008) da non confondere con i premi di risultato o con il welfare aziendale/premiale. Infatti il fringe benefit può essere erogato ad personam, non necessita di un accordo di secondo livello o di un regolamento aziendale che ne rappresenti il vincolo negoziale (non modificabile unilateralmente dal datore di lavoro) e non è subordinato al raggiungimento di incrementi di produttività. Dopo le novità introdotte dal decreto legge 115/2022 (cd. Aiuti-ter), è stata superata la regola in base alla quale i fringe benefit erogati ex articolo 51 comma 3 del Tuir dovevano essere rappresentati da beni e servizi in natura, con esclusione di qualsiasi erogazione in denaro. Con le modifiche apportate, infatti, il benefit può riguardare:


A) beni ceduti (solitamente prodotti dalla stessa azienda) o servizi prestati dallo stesso datore (il relativo valore si determina in base al cd. "valore normale" ai sensi dell'articolo 9 del TUIR o, per alcuni specifici beni quali autovetture, concessione di prestiti ec. secondo regole peculiari);


B) somme erogate in denaro o rimborsate dallo stesso datore ma solo per per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. La soglia di esenzione prevista dal decreto Aiuti-quater, ossia il limite al di sotto del quale il fringe benefit non è tassato, è pari ad euro 3.000. Tale limite di esenzione è valido per il solo periodo di imposta 2022 pertanto interesserà tutti i beni ceduti, i servizi prestati e le somme erogate o rimborsate entro il 12 gennaio 2023 (articolo 51 comma 1 del Tuir).


I lavoratori interessati sono tutti i lavoratori dipendenti ed a questi assimilati (ossia tutti i lavoratori il cui reddito si determina secondo le regole previste dall'articolo 51 del Tuir). Come anticipato il fringe benefit può essere erogato ad personam (quindi non è necessario che sia erogato a categorie omogenee di dipendenti).


La circolare 35/E/2022 della Agenzia delle entrate ha definitivamente risolto il problema della imponibilità del fringe benefit al superamento della soglia di esenzione. In linea con le regole ordinarie, è stato correttamente precisato che, come accadeva nel passato, il superamento della soglia di esenzione nell'anno di imposta (quindi il superamento del limite di euro 3.000 nell'anno di imposta 2022 secondo le previsioni del decreto legge Aiuti-quater), implica l'assoggettamento a tassazione dell'intero valore del benefit.

Se, ad esempio, nel 2022 la azienda cede al dipendente abiti di propria produzione del valore normale pari ad euro 2.000 e eroga una somma di euro 900 a copertura di spese di gas ed elettricità sostenute dal lavoratore, l'importo complessivo del benefit, pari ad euro 2.900, non è soggetto a tassazione. Se la azienda cede al lavoratore abiti per euro 2.000 e rimborsa bollette di gas ed energia pari ad euro 1.100, tutto l'importo del benefit (euro 3.100) sarà soggetto a tassazione secondo le ordinarie regole.

La interpretazione offerta dalla Agenzia (peraltro avvalorata dallo stesso decreto legge Aiuti-quater che limita la deroga alla "prima parte del terzo periodo" del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir lasciando impregiudicata la parte della norma che assoggetta interamente a tassazione il benefit al superamento della soglia di esenzione) risponde a criteri di logica in quanto la norma deroga espressamente al principio della onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente sancito dall'articolo 51 comma 1 del Tuir. In base a tale norma il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti dal lavoratore nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Una eventuale deroga a tale regola può essere ammessa solo entro certi limiti (rimessi alla volontà discrezionale del legislatore) al di fuori dei quali tutto ciò che il lavoratore riceve rappresenta normale retribuzione.


In base alle precisazione contenute nella circolare agenzia delle Entrate 35/E le utenze interessate sono:

- quelle domestiche;


- purché relative al servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Poiché il reddito di lavoro dipendente comprende anche i beni ceduti ed i servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'art. 12 del Tuir, ne segue che rientrano nella soglia di esenzione le utenze relative ad abitazioni in uso (sulla base di idoneo titolo) al lavoratore ovvero a suoi familiari, anche non residenti o ivi domiciliati, a condizione che questi ultimi sostengano effettivamente le relative spese.


Come anticipato il benefit riguarda solo alcune tipologie di utenze domestiche pertanto il datore è tenuto a conservare la documentazione che dimostri la erogazione di somme o il rimborso di spese sostenute per il servizio idrico integrato, l'energia elettrica ed il gas naturale.

La bolletta relativa ad una utenza rappresenta un documento analogico originale non unico, ossia costituisce un documento al cui contenuto è possibile risalire attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche in possesso di terzi. E' possibile pertanto procedere alla sua "dematerializzazione" (ossia digitalizzazione) da parte del datore di lavoro purché il documento informatico prodotto in tale processo (ad esempio supporto magnetico) garantisca le caratteristiche della immodificabilità, integrità ed autenticità (articolo 2 del Dm. 17 giugno 2014, articolo 3 dei Dpcm. 13 novembre 2014 e 3 dicembre 2013). Analoghe considerazioni possono essere fatte per la ricevuta rilasciata dal locatore o dal condominio a fronte del riaddebito delle spese sostenute per le utenze domestiche.


La circolare 35/E suggerisce, in alternativa alla conservazione, la acquisizione da parte del datore di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dal lavoratore nella quale quest'ultimo dichiari di aver sostenuto i relativi costi, riportando gli elementi della bolletta (intestatario, importo pagato ecc.). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve in ogni caso essere acquisita per attestare la circostanza che le medesime fatture non siano state già oggetto di rimborso da parte di altri datori di lavoro.

Ricordiamo che la Federlazio, per esigenze legate a welfare aziendale, incentivi, pausa pranzo, ha una convenzione con la Società DAY, che garantisce a tutti gli Associati delle condizioni agevolate. Per conoscerne contenuti e condizioni, è possibile contattare i nostri Uffici di Roma (tel. 06549121).



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