Convenzione OIL contro la violenza e le molestie sul lavoro
Il 29 ottobre u.s. è entrata in vigore anche in Italia la Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 190, per effetto del processo avviato con la Legge 15 gennaio 2021, n. 4, concluso il 29 ottobre 2021 con la sottoscrizione e il deposito del relativo strumento di ratifica da parte del Ministro del Lavoro. La Convenzione, approvata da 187 paesi nel corso della Conferenza per i 100 anni dell'OIL, ha il rango di un vero e proprio trattato internazionale rientrando a tutti gli effetti tra gli obblighi internazionali che, ai sensi dell'art. 117, primo comma della Costituzione, vincolano la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni. Il testo si propone, sin dalle premesse, di eliminare definitivamente la violenza e le molestie nel mondo del lavoro; tali condotte rappresentano infatti un abuso e una violazione dei diritti umani fondamentali e al contempo rappresentano "una minaccia alle pari opportunità", essendo "inaccettabili e incompatibili con il lavoro dignitoso". Lo strumento per il raggiungimento di tale scopo è dunque l'adozione di una politica della "tolleranza zero", declinata attraverso un approccio innovativo.
L'impostazione della Convenzione appare decisamente prossima all'approccio giuslavoristico, rivolgendosi alla costruzione di un importante quadro di prevenzione, di contrasto e di protezione all'interno dei luoghi di lavoro, anche attraverso il determinante concorso della contrattazione collettiva (art. 12).
L'ambito di applicazione della disciplina convenzionale garantisce una copertura estesa sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo.
Sotto il profilo dei soggetti beneficiari della tutela, l'art. 2 della Convenzione OIL n. 190 ricomprende tutti i lavoratori e le lavoratrici "indipendentemente dallo status contrattuale", oltre alle persone in formazione, ai tirocinanti, agli apprendisti, ai volontari, fino ai lavoratori licenziati ed alle persone nella fase di selezione o alla ricerca di un impiego.
Sul piano oggettivo, invece, le disposizioni si applicano ad ogni settore (sia pubblico che privato), ad ogni tipo di economia (sia formale che informale) e si estendono a tutte le violenze e alle molestie che si verifichino in occasione, in connessione o che scaturiscano dal lavoro, sia nei luoghi all'interno dell'organizzazione (posto di lavoro, luoghi dedicati alla pausa, spogliatoi, locali per la consegna della retribuzione, luoghi di utilizzo dei servizi igienico-sanitari), sia in quelli esterni (coincidenti con gli spostamenti o i viaggi di lavoro o per recarsi al lavoro, con la formazione, con gli eventi o le attività sociali correlate al lavoro) sia infine in quelli localizzati nella "rete".
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