Verbale di accordo per il settore edilizia Aniem
Di seguito evidenziamo i principali temi trattati dal verbale di accordo per l’industria delle costruzioni edili ed affini, sottoscritto da Confapi Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil in data 29 febbraio 2024.
Apprendistato professionalizzante
Le Parti hanno definito la disciplina dell’apprendistato professionalizzante lasciando a successivi accordi la definizione della disciplina dell’apprendistato duale e dell’apprendistato di alta formazione.
In particolare:
viene fissato in 6 settimane il periodo di prova;
vengono definiti gli elementi che devono essere presenti nel contratto di assunzione;
vengono fissati i periodi di durata massima in relazione ai diversi gruppi di inquadramento;
viene regolamentato l’inquadramento e vengono stabiliti gli incrementi retributivi.
Formedil
Le Parti hanno attribuito a Formedil – Ente unificato nazionale formazione e sicurezza il compito di definire un Catalogo formativo nazionale (Cfn) rivolto in particolare al green building, rischio sismico, bioedilizia, eccetera e prevedono che tutte le Scuole Edili adeguino la propria offerta formativa.
A far data dal 1° marzo 2024 viene introdotta una specifica aliquota contributiva pari allo 0,20%, destinata al “Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori” istituito presso la Cassa Edile locale.
Con decorrenza 1° aprile 2024 viene inoltre introdotta una specifica contribuzione pari allo 0,60% da riconoscere all’Ente territoriale formazione e sicurezza; tale contribuzione viene elevata all’1% a partire dal 1° gennaio 2025.
Per quanto attiene, infine, la sorveglianza sanitaria è prevista l’istituzione presso Formedil di un’apposita commissione nazionale chiamata a redigere il regolamento operativo in materia di sorveglianza sanitaria.
Evr
L’accordo introduce una valutazione al livello aziendale dell’incremento di redditività, produttività, qualità, efficienza e innovazione. Viene confermata la tassazione con imposta sostitutiva in quanto trattasi di incrementi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata a parametri misurabili e verificabili.
Fondo prepensionamento
L’accordo apporta alcune modifiche al Regolamento del Fondo prepensionamento in vigore fino al 31 dicembre 2026. Viene modificato il comma 2 dell’articolo 2 prevedendo tre opzioni alternative:
24 mesi di integrazione al reddito e 24 mesi di contribuzione volontaria;
48 mesi di contribuzione volontaria nel caso in cui tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;
36 mesi di integrazione al reddito nel caso in cui tali mesi, al netto della Naspi, consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Viene inoltre aggiunta una nuova prestazione riguardante l’integrazione dell’importo Naspi che viene riconosciuto al 100% dall’inizio del decalage.
Commissione per la Bilateralità
Le Parti si accordano per l’istituzione di una Commissione per la Bilateralità dal 21 marzo 2024.
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