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INAIL: Nuovo Modello OT23 Riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione


L'INAIL ha rivisto il modello OT 23 (ex OT24) per l'anno 2020 e la relativa "Guida alla compilazione", che sono stati pubblicati sul sito dell'Istituto al link seguente: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-nuovo-modello-ot23.html

In particolare le aziende che, durante il 2019, hanno effettuato interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, entro il 29 febbraio 2020 possono richiedere all'INAIL la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.


Sempre entro la predetta data, a pena di inammissibilità, insieme alla domanda dovrà essere presentata anche la documentazione probante richiesta dall'Istituto, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online.


Gli interventi sono articolati in 5 sezioni e sono distinti in: interventi di carattere generale (A), di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale (B), trasversali

(C), settoriali generali (D) e settoriali (E).

Per le PAT attive da più di due anni, la riduzione è prevista nelle seguenti misure:

Lavoratori – anno Riduzione %

Fino a 10 28

Da 10,01 a 50 18

Da 50,01 a 200 10

Oltre 200 5

Per le PAT attive da meno di un biennio, l’agevolazione è pari all’8%.

Per poter accedere alla riduzione, è necessario aver effettuato interventi in base ai quali viene attribuito un punteggio minimo, pari a 100. Generalmente, per raggiungere questo punteggio è possibile selezionare interventi di qualunque sezione del modulo, ad eccezione di quelli riferiti alla responsabilità sociale delle imprese, nella cui sezione specifica (B) la soglia del punteggio massimo deve essere raggiunta senza ulteriori cumuli L'agevolazione in esame rientra tra i "benefici normativi e contributivi", per cui è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;

  • inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause ostative");

  • possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS.

E' richiesto, inoltre, anche il possesso della regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro; tale requisito s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie, con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la domanda.

L'INAIL, entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, comunica all'azienda via PEC il provvedimento adottato adeguatamente motivato. La riduzione eventualmente riconosciuta dall'Istituto opera solo per l'anno di presentazione della domanda, ed è applicata in sede di regolazione del premio dovuto per il medesimo anno.


La Federlazio è a disposizione per approfondimenti:


· Roma – tel. 06549121, mail: segreteria@federlazio.it · Frosinone - tel. 077582081, mail: federlazio.frosinone@federlazio.it · Latina - tel. 0773661212, mail: federlazio.latina@federlazio.it · Rieti - tel. 0746271696, mail: federlazio.rieti@federlazio.it · Viterbo - tel. 0761303230, mail: federlazio.viterbo@federlazio.it

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