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Ambiente: Soppressione del SISTRI dal 1° gennaio 2019

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Legge n. 12 dell’11 febbraio 2019 – Conversione in Legge del DL "Semplificazioni"

Sulla G.U. n. 36 del 12 febbraio 2019 è stata pubblicata la Legge n.12 dell’11 febbraio 2019, di conversione del Decreto Legge n.135 (“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”) che sancisce la fine del SISTRI - il sistema di tracciabilità dei rifiuti - dal 1° gennaio 2019 (cfr. circolare n. 7.783 del 19 dicembre 2018).

L’art.6 della richiamata Legge, stabilisce in particolare che a decorrere dall’entrata in vigore della stessa (13 febbraio 2019), è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti gestito direttamente il Ministero dell’Ambiente e delle tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi i soggetti di cui all’art.189 comma 3 del D.Lvo 3 aprile 2006, n.152 (gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; i produttori di rifiuti pericolosi; gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi; i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti).

Con apposito decreto interministeriale, verranno definiti tempi e modalità di iscrizione dal Registro elettronico nazionale da parte dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori. Lo stesso decreto quantificherà i diritti di segreteria e la misura del contributo annuale di iscrizione al R.E.N. - che saranno aggiornati ogni 3 anni - ad integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema di tracciabilità e stabilirà inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dell’obbligo di iscrizione, mancato o parziale versamento del contributo.

Dal 1° gennaio 2019 e fino alla piena operatività del R.E.N., la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti cartacei (registri di carico e scarico; formulario di identificazione dei rifiuti – FIR; MUD relativo alle quantità e caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto dell’attività di recupero e smaltimento rifiuti).

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