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Smart-working - priorità per le lavoratrici madri


Il datore di lavoro che stipula accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile, deve dare priorità alle richieste di smart-working formulate dalle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità (articolo 16 del D.Lgs. n. 151/2001).


Tale priorità è prevista anche per i lavoratori con figli in condizioni di disabilità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992).


L’agevolazione è prevista dal comma 486, della Legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019), che ha modificato l’articolo 18, della Legge 22 maggio 2017, n. 81, inserendo il comma 3-bis:


“3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.


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