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Ministero del Lavoro: CIGS nel settore editoria



La Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, con cui si precisa che ai trattamenti di CIGS riguardanti l’editoria, per i quali è stata presentata istanza successivamente alla data del 1° gennaio 2018 – a condizione che pure la consultazione sindacale e le relative sospensioni dal lavoro siano iniziate successivamente a tale data – si applicano le nuove disposizioni anche con riferimento all’applicazione dei limiti di durata massima complessiva previsti dalla nuova normativa, non incidendo e non conteggiandosi nel quinquennio mobile i precedenti interventi CIGS.

Pertanto, i trattamenti riguardanti periodi decorrenti dal 1° gennaio 2018, la cui consultazione sindacale, la presentazione dell’istanza di accesso e le conseguenti sospensioni dal lavoro siano iniziate dopo tale data, si computano per intero ai fini delle durate massime previste ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 4 del Decreto legislativo n. 148 del 2015 e i trattamenti richiesti anteriormente al 1° gennaio 2018, ancorché relativi a trattamenti già in corso a tale data o a domande presentate prima di tale data, si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva al 1° gennaio 2018.

I periodi di trattamento di integrazione salariale autorizzati per qualsiasi causale e conclusi prima del 1° gennaio 2018, o fruiti prima di tale data, non saranno computati ai fini della durata massima complessiva di cui all’articolo 25-bis, comma 4, del Decreto Legislativo n. 148 del 2015

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