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CCNL Confimi Impresa Meccanica



Confimi Impresa Meccanica ha precisato alcuni punti in riferimento al Rinnovo del CCNL sottoscritto il 7 giugno 2021 con FIM Cisl e UILM Uil.


Assistenza Sanitaria Fondo PMI Salute

Dal 1° gennaio 2022 in caso di cessazione del rapporto di lavoro “la copertura sanitaria e il relativo obbligo di contribuzione al Fondo da parte Aziendale sono operanti fino al termine del mese nel corso del quale avviene la cessazione”.

Quindi, nei casi di licenziamento o dimissioni intervenuti a partire dal mese di gennaio 2022, le aziende iscritte verseranno in misura piena la sola quota di contribuzione (12 euro) riferita al mese di interruzione del rapporto.

Va precisato che le cosiddette contribuzioni “postume” a carico dell’azienda, e la relativa copertura sanitaria per il lavoratore, sono ancora dovute nei casi di:

1. licenziamento individuale o plurimo per giustificato motivo oggettivo ai sensi degli articoli 3, seconda parte, e 7 della Legge n. 604/1966;

2. licenziamento collettivo, ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991.


Previdenza complementare

A decorrere dal 1° gennaio 2022 la quota a carico dell’Azienda afferente alla “retribuzione convenzionale previdenza complementare” passerà al 2% a condizione che i lavoratori contribuiscano con almeno una quota pari all’1,2%.

Dal 1° gennaio 2022, in favore dei dipendenti che all’atto dell’iscrizione alla Previdenza complementare (Fondo) non abbiano compiuto i 35 anni e che vi aderiscano per la prima volta (circostanza attestata dal Modello TFR 2), l’azienda verserà al fondo negoziale di riferimento, tra quelli indicati dal CCNL, un contributo una tantum di 120 euro, entro un anno dall’iscrizione e in aggiunta alla contribuzione ordinaria a suo carico.

Si ricorda che i Fondi indicati dal CCNL sono:

- il Fondo negoziale con maggior adesioni in Azienda

- uno dei Fondi chiusi previsti dagli altri vigenti CCNL applicati nel settore industria metalmeccanica e di cui sono Parti Firmatarie anche le Organizzazioni Sindacali Fim Cisl e Uilm Uil.


Welfare Aziendale

Dal 1° gennaio 2022 l’importo economico a titolo di welfare aziendale sarà elevato a € 200 e dovrà essere messo a disposizione entro il 1° settembre.

Si ricorda che il valore deve intendersi onnicomprensivo ed espressamente escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Avranno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, con almeno 6 mesi di anzianità in azienda.

Saranno invece esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno.

Il valore economico a titolo di welfare non è riproporzionabile per i lavoratori part-time ed è comprensivo esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.

L’importo previsto si aggiunge ad eventuali offerte di beni e servizi già presenti in azienda, sia che derivino da riconoscimenti unilaterali definiti per regolamento, per lettera di assunzione o altre modalità, e sia che derivino da eventuali accordi collettivi, nel qual caso i loro firmatari potranno armonizzarne i criteri e le modalità di riconoscimento.


Inquadramento Professionale

Dal 1° gennaio 2022, è soppressa la 1^ categoria: da tale data, pertanto, i lavoratori ivi inquadrati passeranno alla 2^ categoria e ogni riferimento alla 1^ cesserà di esistere (es. periodo di prova, minimi tabellari, aumenti periodici di anzianità, preavviso di licenziamento).


Apprendistato professionalizzante – primo periodo di inserimento

In conseguenza della soppressione della 1^ categoria nell'inquadramento professionale a partire dal 1° gennaio 2022, gli apprendisti assunti da tale data con destinazione finale e relativo inquadramento in 3^ categoria, saranno inquadrati nella 2^; la retribuzione nel primo periodo corrisponderà al 90% di quella prevista per la 2^ categoria.

Per gli apprendisti assunti fino al 31 dicembre scorso (CCNL 7/6/2021) NON cambia niente rispetto alle condizioni pattuite nel relativo contratto individuale di lavoro.

Uguale ragionamento quindi deve intendersi per la retribuzione, che rimane quella del livello di inquadramentro di ingresso, ossia il 1°, nel caso di interesse, e fino a tutta la durata del "primo periodo” al termine del quale l’apprendista proseguirà con il nuovo inquadramento.

Il testo Contrattuale infatti cita:

Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore sarà inferiore di 2 livelli a quello di destinazione. La retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di inquadramento nel primo periodo.

Per l'apprendista assunto a decorrere dal 1° gennaio 2022, destinato a conseguire la 3^ categoria, diversamente da quanto previsto nei due precedenti commi, la categoria iniziale di inquadramento sarà la 2^ e la retribuzione nel primo periodo corrisponderà al 90% di quella prevista per la 2^ categoria.

Pertanto:

In conseguenza della soppressione della 1^ categoria dalla classificazione di cui all’art. 10 del CCNL, decorrente dal 2022, l’apprendista destinato a conseguire la 3^ categoria assunto:

1. dal 1 gennaio 2022:

a) è inizialmente inquadrato nella 2^ categoria;

b) nel “primo periodo”, percepirà la retribuzione corrispondente al 90% di quella prevista nella 2^

categoria;

2. fino al 31 dicembre 2021:

a) continua a essere inquadrato nella 1^ categoria fino al termine del “primo periodo”;

b) nel “primo periodo”, percepirà la retribuzione dalla 1^ categoria, ossia quella del livello iniziale di inquadramento; pertanto, per es., l’apprendista assunto il1 novembre 2021, il cui rapporto abbia una

durata di 36 mesi, avrà diritto alla retribuzione della 1^ categoria per 12 mesi (pari alla durata del “primo periodo”), ovvero fino al 31 ottobre 2022.


Per quanto riguarda invece i versamenti a PMI Salute dal gennaio 2022 per i lavoratori cessati, Confimi Impresa Meccanica comunica, nello specifico, che dal 1° gennaio 2022 risultano modificate alcune disposizioni legate al versamento della contribuzione al Fondo e alla relativa copertura in caso di cessazione del rapporto di lavoro.


L’accordo di rinnovo del CCNL Confimi Impresa Meccanica del 7 giugno scorso, prevede infatti che a partire dal 1° gennaio 2022, in caso di interruzione del rapporto di lavoro “la copertura sanitaria e il relativo obbligo di contribuzione al Fondo sono operanti fino al termine del mese nel corso del quale avviene la cessazione”.


Vengono quindi superate le norme previgenti che stabilivano, in tutti i casi di cessazione (licenziamento, dimissioni, decesso del lavoratore) l’obbligo di versare la contribuzione per i mesi residui fino al termine dell’annualità in corso, o del trimestre in caso di decesso (di regola a carico dell’azienda in caso di licenziamento, a carico del lavoratore in caso di dimissioni).


La scelta fatta in sede contrattuale dipende dalla considerazione che le cosiddette contribuzioni “postume” non rispondevano a necessità impellenti del lavoratore cessato, che generalmente si iscriveva ad un altro Fondo Sanitario Integrativo, e potevano causare difficoltà alle aziende iscritte nel computo della corretta contribuzione complessiva.

Come risulta chiaramente dal testo contrattuale, nella generalità dei casi di cessazione, al venir meno della contribuzione successiva all’interruzione del rapporto corrisponde il venir meno della copertura sanitaria.


Di regola quindi, nei casi di licenziamento o dimissioni intervenuti a partire dal mese di gennaio 2022, le aziende iscritte verseranno in misura piena la sola quota di contribuzione (12 euro) riferita al mese di interruzione del rapporto. Diversamente dal passato, la distinta generata dal sito www.PMISalute.it non conterrà più i contributi mensili successivi al mese di cessazione; le aziende sono invitate a prestare attenzione a tale circostanza.


Le parti hanno però previsto due casi in cui le contribuzioni “postume” a carico dell’azienda sono ancora dovute, in ragione del fatto che tali eventi incidono sensibilmente nella sfera personale dei lavoratori coinvolti, determinando la perdita del posto e lo stato di disoccupazione. I due casi sono i seguenti:

1. licenziamento individuale o plurimo per giustificato motivo oggettivo ai sensi degli articoli 3, seconda parte, e 7 della Legge n. 604/1966; trattasi notoriamente dei casi di licenziamento per crisi o ristrutturazione dell’impresa;

2. licenziamento collettivo, ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991, nelle situazioni di grave crisi che determina la riduzione dell’organico o la cessazione dell’attività.

Solamente nei due casi menzionati la contribuzione sarà dovuta per un ulteriore periodo di 12 mesi e dovrà essere versata in un’unica soluzione all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro. In queste ipotesi, il Fondo garantirà la copertura sanitaria per i 12 mesi successivi alla cessazione.

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