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Artigianato, istruzioni per la cassa integrazione del Dl 146/2021




Il Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato (Fsba) ha pubblicato sul proprio portale il nuovo manuale operativo contenente le regole e le istruzioni procedurali da seguire per gestire la proroga della cassa integrazione Covid-19. Si tratta in particolare delle ulteriori 13 settimane previste dal decreto legge 146/2021.

Di seguito si sintetizzano le caratteristiche e i requisiti previsti per tale periodo di tutela:


- deve innanzitutto trattarsi di lavoratori in forza al 22 ottobre 2021;

- la durata minima della sospensione è di una settimana, mentre la durata massima è di 13 settimane nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021 (pari a 65, 78 o 91 giornate a seconda che l'orario di lavoro sia articolato su 5, 6 o 7 giorni nella settimana);

- viene mantenuto lo stesso accordo sindacale allegato alle precedenti domande, tale accordo deve essere allegato anche alla nuova domanda in fase di presentazione;

- la rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 25 del mese successivo, mentre la domanda deve essere presentata entro il 30 del mese successivo;

- occorre fare richiesta di nuovo ticket Inps;

- la prestazione può essere richiesta soltanto se sono state completamente esaurite le settimane previste dal Dl 41/2021.


A tal ultimo riguardo, nel manuale si precisa che nel caso di utilizzo di tutte le giornate a disposizione previste dal Dl 41/2021 prima della data fine indicata nella domanda, per poter presentare una domanda secondo il Dl 146/2021, ricadente nello stesso periodo già compreso nella domanda precedente, è necessario variare la data fine domanda riferita al Dl 41/2021 accedendo nel dettaglio della stessa.

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