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Deduzioni forfettarie per le trasferte delle imprese minori – integrazione degli importi per il peri



Nella home page del sito confederale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diffuso il comunicato stampa con il quale ha dato il via libera all’integrazione degli importi delle deduzioni forfettarie per le trasferte delle cd imprese minori; integrazione che, ricordiamo, è stata resa possibile grazie ai 26,4 mln € che sono stati aggiunti alla misura dall’art.23 del d.l fiscale (d.l 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge 136/2018), limitatamente al periodo di imposta 2017.


Di conseguenza:

- per i trasporti svolti personalmente dall’imprenditore (o dal socio della società di persone) oltre il Comune in cui ha sede l’impresa di autotrasporto merci c/terzi, l’ammontare deducibile passa, dai precedenti 38,00 €, a 51 € per ogni giorno di svolgimento del trasporto;

- per i trasporti effettuati nel Comune dove ha sede l’impresa, la deduzione sopracitata ammonta a 17,85 € (35% di 51 €), sempre per ogni giorno di svolgimento dei trasporti in tale ambito.


L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, ha ricordato che le deduzioni in esame vanno riportate nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2018 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e, nel rigo RG22, i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni dei predetti modelli (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per quelli svolti oltre tale ambito).


Peraltro, a causa del ritardo con il quale è avvenuta la comunicazione dei nuovi importi da parte del MEF, l’Agenzia ha informato che le maggiori deduzioni potranno recuperarsi tramite una dichiarazione integrativa “a favore”, allo scopo di evidenziare un minor debito o un maggior credito derivante dall’aumento delle deduzioni forfettarie.

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