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Nettezza urbana, sottoscritto il verbale di accordo unificato




In data 18 maggio 2022 tra Utilitalia, Confindustria – Cisambiente, Legacoop Produzione E Servizi, Confcooperative Lavoro E Servizi, Agci Servizi, Assoambiente, Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti E Fiadel è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo unificato dei:

- Ccnl Utilitalia, Confindustria – Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi del 10 luglio 2016;


- Ccnl Fise Assoambiente 6 dicembre 2016.



Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2022 e rimane in vigore fino al 31 dicembre 2024.

Le Parti rivedono il trattamento economico complessivo del settore prevendendo un incremento economico complessivo per il livello 3A di 121 euro, così suddivisi:


- 80 euro di incremento delle retribuzioni base parametrali (Tem) a decorrere dal 1° luglio 2022 (30 euro da luglio 2022, 25 euro da luglio 2023 e 25 euro da luglio 2024);


- 6 euro per rinnovo della classificazione del personale da completarsi entro il primo semestre 2023;

- 3 euro a titolo di indennità dell'area impiantistica con decorrenza non posteriore al 1° gennaio 2024;

- 15 euro a titolo di elemento retributivo aggiuntivo di produttività (Erap). Tale quota è annualmente definita e risulta pari, per gli anni 2023 e 2021 a 15 euro;


- 17 euro a titolo di welfare da versare al Fondo Previambiente (5 euro dal 1° gennaio 2023 per la copertura assicurativa dei casi di premorienza, 5 euro dal 1° ottobre 2023, 7 euro dal 1° gennaio 2024).



Ai lavoratori in servizio alla data del 18 maggio 2022 viene corrisposto un importo di 130 euro per lavoratore. Tale somma:


- viene riconosciuta con la retribuzione di luglio 2022;


- spetta a copertura integrale del periodo 1° gennaio-30 giugno 2022;


- viene riconosciuta in buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburanti.



Le Parti riscrivono la disciplina contrattuale in materia di tempo determinato, tempo parziale e somministrazione


Viene inserita, con decorrenza 1° luglio 2022, la nuova posizione 1B (parametro 88,38). Per i lavoratori già inquadrati al livello 1B con parametro 90,00 la differenza retributiva deve essere riconosciuta come importo ad personam non assorbibile. Viene inoltre stabilito che i lavoratori assunti al livello J dopo il 18 maggio 2022 siano inquadrati al livello 1B dopo 26 mesi di servizio.


Viene riscritto l'articolo 28 definendo, con decorrenza 1° luglio 2023, gli importi degli aumenti periodi di anzianità triennali e gli importi massimi maturabili degli stessi. Per il livello J è fissato un importo massimo di 8,80 euro al maturare dell'anzianità di 26 mesi di servizio.


Viene infine introdotto un nuovo articolo per definire misure di incentivazione della previdenza complementare. Il verbale di accordo dà la possibilità ai lavoratori assunti dopo il 18 maggio 2022 di optare per la conversione del trattamento degli aumenti periodici di anzianità in misure contributive a sostegno della previdenza complementare. In questo caso le Parti fissano gli importi che i datori di lavoro si impegnano a versare esclusivamente al Fondo Previambiente.

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