INPS: COVID-19 – Esonero dal versamento dei contributi per i datori di lavoro che assumono
L’INPS, con la circolare n. 133 del 24 novembre 2020, fornisce le indicazioni relative a due esoneri contributivi.
Riguardo alla prima agevolazione, introdotta dall'articolo 6 del Dl n. 104/2020 (convertito dalla legge n. 126/2020) e relativa alle assunzioni a tempo indeterminato/stabilizzazioni ovunque eseguite dal 15 agosto al 31 dicembre 2020, l'Inps conferma che la relativa operatività è limitata ai datori di lavoro del settore privato (ad eccezione di quelli appartenenti al settore agricolo) e che sono esclusi dalla facilitazione le assunzioni in apprendistato, nonché quelle con rapporto di lavoro domestico e con contratto di lavoro intermittente o a chiamata. La misura incentivante, inoltre, è sempre preclusa per chi, nel semestre antecedente l'assunzione o la stabilizzazione, abbia avuto un contratto a tempo indeterminato presso la medesima impresa.
L'istituto ricorda che la facilitazione consiste in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale – escluso il premio Inail – per un periodo di sei mesi decorrenti dall'assunzione (stabilizzazione) e che la stessa potrà essere fruita nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Per quanto attiene al secondo incentivo, previsto dall'articolo 7 del Dl n. 104/2020 per favorire le assunzioni a tempo determinato o con contratto stagionale per un massimo di tre mesi effettuate - nel medesimo arco temporale che va dal 15 agosto al 31 dicembre 2020 - dai datori di lavoro operanti negli ambiti del turismo e degli stabilimenti termali, l'interpretazione dell'Inps chiarisce che, in caso di stabilizzazione dei rapporti già instaurati, viene garantita ai datori di lavoro la fruizione dell'incentivo per un massimo di 9 mesi (3 del contratto a termine + 6 per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto).
Per entrambe le facilitazioni i datori di lavoro devono rispettare i contratti e la normativa relativa alla tutela delle condizioni di lavoro e di sicurezza sociale, essere in regola con il versamento dei contributi e i principi generali in materia di incentivi all'assunzione (articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015).
Comments