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Nuovo CCNL pubblici esercizi


Il nuovo contratto pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo sottoscritto in data 8 febbraio 2018 tra Fipe, Angem, Lega Coop Produzione e Servizi, Federlavoro e Serv


izi Confcooperative, Agci Servizi, Filcams Cgil, Fisascat Cisl E Uiltucs Uil, sostituisce il precedente CCNL Turismo 20 febbraio 2010 in riferimento alle categorie oggetto della sfera di applicazione; sono fatti salvi i richiami espressamente previsti.

Si evidenzia che per i periodi di servizio prestati fino al 31 dicembre 2017 resta comunque valido il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL Turismo 20 febbraio 2010.

In materia di anzianità di servizio il nuovo contratto ha previsto 6 scatti triennali per l'anzianità di servizio prestata presso la stessa azienda o gruppo aziendale. Gli scatti decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.

A decorrere dal 1° gennaio 2018 gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza quadriennale. Con riferimento al solo scatto di anzianità in corso di maturazione al 31 dicembre 2017, resta valida la disciplina precedente (scatti triennali).

In materia di assistenza sanitaria integrativa viene introdotto un elemento distinto della retribuzione. Il fondo di categoria per l'assistenza sanitaria integrativa è il Fondo Est, al quale devono essere iscritti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti ed esclusi i quadri. All'atto dell'iscrizione è dovuta dal datore di lavoro una quota di iscrizione al fondo di 15 euro (8 euro per i lavoratori part time).

A decorrere dal 1° febbraio 2018, per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a 11,00 euro mensili (12,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2019), per dodici mensilità, a carico del datore di lavoro. È inoltre consentita l'iscrizione di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a 3 mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta per iscritto all'azienda all'atto dell'assunzione. Il lavoratore assumerà a proprio carico l'onere contributivo riferito ai periodi dell'anno non lavorati e autorizzerà la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto. L'azienda che ometta il versamento della contribuzione è tenuta ad erogare al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione non assorbibile di importo pari a 16,00 euro lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito.

In materia di bilateralità viene introdotto un elemento distinto della retribuzione. La quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'Ente Bilaterale è fissata nella misura dello 0,40% di paga base e contingenza, per 14 mensilità, di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,20% a carico del lavoratore. L'azienda che ometta il versamento della contribuzione è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione, non assorbibile, di importo pari allo 0,60% di paga base e contingenza, per 14 mensilità, rientrante nella retribuzione di fatto.

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