NORMATIVA DEL LAVORO. CCNL METALMECCANICI PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
Di seguito una sintesi di alcune delle principali caratteristiche del rinnovato CCNL per le piccole e medie imprese dei settori della metalmeccanica e installazione di impianti tra Unionmeccanica Confapi e i Sindacati di settore Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil.
L’accordo, sottoscritto il 3 luglio u.s., ha durata quadriennale con scadenza il 31 ottobre 2020. Sui contenuti dell’accordo il Servizio Sindacale della Federlazio è a disposizione per ogni tipo di chiarimento. Aumenti contrattuali e nuovi minimi L’ accordo conferma fino al 31 ottobre 2017 i minimi in vigore dal 1° giugno 2015. A decorrere dal 2018, nel mese di giugno di ciascun anno, i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base dei dati forniti dall’ISTAT. A decorrere dal 1° novembre 2017, gli aumenti dei minimi tabellari assorbiranno gli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché gli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale successivamente alla medesima data ad esclusione degli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (ad esempio: indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, notturno, festivo). Di seguito i minimi, al 31 ottobre 2017, e dal 1° novembre 2017: Categoria Minimi al 31 ottobre 2017 Minimi dal 1° novembre 2017 1 1.308,43 1.309,74 2 1.445,00 1.446,45 3 1.603,29 1.604,89 4 1.672,79 1.674,46 5 1.791,89 1.796,68 6 1.921,23 1.923,15 7 2.061,17 2.063,22 8 2.241,48 2.243,72 9 2.492,75 2.495,24 Una tantum A tutti i lavoratori in forza al 1° luglio 2017 sarà corrisposta, con la retribuzione afferente il mese di ottobre 2017, una somma forfettaria a titolo di una tantum pari ad euro 80,00 lordi, suddivisibili in quote mensili in funzione della durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° agosto 2017 - 31 ottobre 2017. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a tali effetti, come mese intero. Sono utili ai fini della maturazione dell’una tantum tutti i periodi di sospensione o riduzione della prestazione per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo parentale, congedo matrimoniale, comprese tutte le tipologie della Cig. Non sono utili ai fini della maturazione dell’una tantum tutti i casi di aspettativa non retribuita. Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 c.c. l’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Welfare aziendale A decorrere dal 1° marzo 2018, le imprese attiveranno per tutti i dipendenti piani di flexible benefits per un importo pari ad euro 150, da utilizzare entro il 31 dicembre dello stesso anno. Tale importo sarà successivamente attivato a decorrere dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020, da utilizzare entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno: - con contratto a tempo indeterminato; - con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1 gennaio – 31 dicembre). Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nell’anno di riferimento. I valori di cui sopra non sono riproporzionabili per i lavoratori part – time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda. Assistenza sanitaria integrativa A decorrere dal 1° gennaio 2018 saranno istituite prestazioni sanitarie integrative, salute, prevenzione e benessere, per i lavoratori in forza alla medesima data a cui si applica il presente CCNL, fatta salva la volontà di esercitare rinuncia scritta, erogate con modalità da definire a cura delle Parti firmatarie. Avranno diritto a tali prestazioni i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time, con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di assunzione. Per i suddetti lavoratori è prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2018 una contribuzione pari a 60 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 5 euro l’una) a carico dell’azienda comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico ivi compresi i conviventi di fatto ai sensi della legge n.76/2016 con analoghe condizioni reddituali. Trasferte Dal 1° novembre 2017 gli importi spettanti in caso di trasferta sono i seguenti: Trasferta intera - Euro 42,85 Quota per il pasto meridiano e serale - Euro 11,73 Quota per il pernottamento - Euro 19,39 Quota di contribuzione sindacale straordinaria Ai lavoratori non iscritti al sindacato è richiesta una “quota associativa straordinaria” di 35 euro finalizzata a contribuire all'attività di negoziazione svolta a favore di tutti i lavoratori coinvolti dal rinnovo. Al fine di un'idonea informazione a riguardo ai lavoratori, le Aziende sono tenute, nel mese di ottobre 2017, ad affiggere un apposito avviso in bacheca. A tutti i dipendenti, unitamente alla busta paga di novembre 2017, sarà consegnato un apposito modulo sul quale indicare il rifiuto o l'accettazione del pagamento di tale quota associativa. Ai lavoratori che non abbiamo esplicitamente rifiutato il pagamento attraverso la riconsegna dell'apposito modulo entro il 15 dicembre 2017, sarà ugualmente trattenuta la somma richiesta secondo la modalità del silenzio assenso. Ai lavoratori consenzienti e a coloro che non avranno risposto, la trattenuta sarà effettuata sulla busta paga di febbraio 2018. Gli importi trattenuti ai lavoratori saranno in seguito versati a Fim-Fiom-Uilm.