Rassegna normativa Luglio/Agosto
- segreteria469
- 4 giorni fa
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Contributi per lavoratrici madri e per il benessere dei lavoratori del settore turistico
Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025, la Legge 8 agosto 2025, n. 118, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.
Per quanto riguarda la materia lavoro, di particolare interesse quanto previsto dall’articolo 6 (“Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli“).
Una ulteriore disposizione riguarda il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 14).
Sempre all’interno dell’articolo 14, è stato inserito il comma 6-bis che prevede la proroga, sino al 31 dicembre 2026, della causale basata su “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti“, che potrà essere prevista all’interno dei contratti a tempo determinato.
In parole povere, anche per il 2026 sarà possibile, al superamento dei primi 12 mesi in contratti a termine, utilizzare una causale individuata dalle parti in base ad “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva“, ma solo qualora non sia presente alcuna casistica prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale.
Questo il Testo Coordinato.
Convertito il Decreto con misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi
Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2025, la Legge 1° agosto 2025, n. 113, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali.
Nella Legge sono previste disposizioni in materia di ammortizzatori sociali. In particolare:
Art. 6 – Esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa;
Art. 7 – Misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese;
Art. 8 – Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell’attività produttiva;
Art. 10 – Misure urgenti in favore della filiera produttiva della moda;
Art. 10 bis – Tutele per emergenze climatiche;
Art. 10 ter – Interventi straordinari in materia di Assegno di inclusione per l’anno 2025.
Questo il Testo Coordinato.
Convertito in legge il Decreto in materia fiscale
Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2025, la Legge 30 luglio 2025, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.
In merito alla materia del lavoro, una interessante novità riguarda la modifica relativa all’obbligo del pagamento delle spese di trasferta, da parte del lavoratore, esclusivamente con una modalità tracciabile.
Tale obbligo è stato previsto dalla Legge di Bilancio per l’anno 2025 (articolo 1, commi 81-83, della Legge n. 207/2025).
Con le modifiche apportate dal Decreto Legge n. 84/2025, l’obbligo di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, riguarderà solo le trasferte effettuate nel territorio dello Stato italiano.
Questo il Testo Coordinato.
Nuovo congedo per i lavoratori affetti da gravi malattie
Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025, la Legge 18 luglio 2025, n. 106, vigente dal 9 agosto 2025, contenente disposizioni riguardanti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
In particolare, la norma prevede:
un congedo di durata non superiore a 24 mesi, per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%,
10 ore annue di permesso (operative dal 1° gennaio 2026), per visite, esami strumentali e cure mediche, per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, o da malattie invalidanti o croniche, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, ovvero per i lavoratori che hanno un figlio minorenne affetto da malattia oncologica, o da malattie invalidanti o croniche, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
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