Decreto “Aiuti bis”
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022, il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, con le misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.
In particolare evidenziamo alcune disposizioni.
All’articolo 12 si porta a 600 euro, per il solo anno 2022, la soglia di esenzione da tassazione delle erogazioni liberali di beni e servizi ai lavoratori dipendenti.
In considerazione di ciò, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, sarà pari a 600 euro per l’anno 2022.
All’articolo 35, al fine di sostenere il reddito e contrastare l’impoverimento delle famiglie conseguente alla crisi energetica in corso, viene previsto il “Bonus trasporti”.
In base ai primi chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, queste sono le specifiche del Buono.
Il buono è utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti annuali o mensili relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
Il buono può arrivare sino al 100% della spesa da sostenere ed è riconosciuto, in ogni caso, nel limite massimo di valore pari a 60 euro.
Il buono è nominativo e sarà utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento (annuale, mensile o relativo a più mensilità) da effettuare nel mese in cui si è richiesto e ottenuto: il periodo di validità del buono è infatti limitato al mese solare di emissione, anche se si effettua l’acquisto di un abbonamento annuale o mensile che parte dal mese successivo. Ciascun beneficiario potrà chiedere un “Bonus trasporti” al mese, entro il 31 dicembre 2022 o fino a esaurimento risorse.
Potranno ottenere il Bonus trasporti accedendo al portale bonustrasporti.lavoro.gov.it del Ministero del Lavoro (tramite SPID o CIE, fornendo le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e indicando l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista, nonché il gestore del servizio di trasporto pubblico), le persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro.
Il buono emesso tramite il portale è spendibile presso un solo gestore dei servizi di trasporto pubblico e deve essere utilizzato entro il mese di emissione presentandolo alle biglietterie del gestore del servizio di trasporto pubblico selezionato; il quale a sua volta accede al portale verificandone la validità. In caso positivo viene subito rilasciato l’abbonamento richiesto e il gestore provvede a registrare sul portale l’utilizzo del buono, indicando l’importo effettivamente fruito dal beneficiario stesso.
All’articolo 22, comma 1), viene indicata l’estensione del bonus di 200 euro, previsto dagli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91), anche ai lavoratori dipendenti, con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022, che nel primo semestre dell’anno 2022 non hanno beneficiato dell’esonero dello 0,80%, in quanto interessati da eventi coperti da contribuzione figurativa integrale dall’INPS.
Detti lavoratori, qualora non abbiano ricevuto il bonus, in quanto facente parte di una delle altre categorie di lavoratori previste dall’articolo 32 del decreto legge 50/2022, riceveranno l’indennità, per il tramite dei propri datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022.
Il bonus verrà corrisposto previa dichiarazione del lavoratore:
di non aver già ricevuto il bonus
di essere stato destinatario di eventi coperti figurativamente dall’INPS nel primo semestre dell’anno 2022
di non essere titolare di pensione ovvero facente parte di un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza.
All’articolo 20 si prevede, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’incremento dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS (per invalidità, vecchiaia e superstiti) a carico del lavoratore di 1,2 punti percentuali. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti (ad esclusione dei lavoratori domestici) che hanno una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
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