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Corte di Cassazione: La non assorbibilità del superminimo deve essere provata dal lavoratore

  • 5 giorni fa
  • Tempo di lettura: 1 min

Con ordinanza n 18760 del 09-06-2026 la Cassazione, sez- lavoro, ha affermato che "Il superminimo è assoggettato alla regola generale dell' assorbibilità salvo che il lavoratore dimostri l'esistenza di uno specifico titolo individuale o collettivo che ne preveda la non assorbibilità; tale onere probatorio non deriva da una presunzione legale di assorbimento, ma dalla necessità di provare il fatto costitutivo del diritto al mantenimento dell'emolumento. Ne consegue che il protratto mancato assorbimento nel corso del rapporto non è di per sé sufficiente a configurare una rinuncia datoriale al relativo potere né un uso aziendale". 

 
 
 

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