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CCNL autotrasporto merci e logistica: una tantum - con il cedolino di aprile il pagamento della terz




Con la busta paga di aprile 2022 arriva la terza tranche dell'una tantum contrattuale per i lavoratori – aventi diritto – cui si applica il contratto collettivo nazionale per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica.

È stato il rinnovo del 18 maggio 2021 a introdurre, tra gli altri istituti, un'una tantum finalizzata e colmare il "disagio" economico dei lavoratori durante il periodo della carenza contrattuale. In particolare, il rinnovo stabilisce che «ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario lordo pro capite di 230 euro maturato in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato». L'importo deve essere erogato in tre rate di cui la prima di 100 euro entro luglio 2021, la seconda di 50 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2021 e la terza di euro 80 con la retribuzione del mese di aprile 2022.

L'una tantum viene ridotto proporzionalmente per il personale part time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero. L'importo forfettario non viene considerato ai fini dei vari istituti contrattuali e nella determinazione del Tfr.

Attraverso circolare, Fai e Conftrasporto hanno illustrato alcune soluzioni operative in merito alla corretta applicazione dell'una tantum. Innanzitutto, per il calcolo del valore mensile si deve prendere a computo gli effettivi mesi di carenza, che sono determinati prendendo in considerazione esclusivamente i mesi di calendario, vale a dire:

- 12 mesi per l'anno 2020 (il contratto collettivo è scaduto il 31.12.2019)

- 5 mesi per l'anno 2021 (il rinnovo contrattuale è stato siglato in data 18 maggio 2021).

Pertanto i ratei di carenza contrattuale sono 17, a ognuno dei quali corrisponde un importo di 13,52 euro. L'una tantum deve essere erogata ai lavoratori proporzionalmente alla loro presenza in servizio per i mesi cui la stessa si riferisce; il criterio adottato è quello riferito alla maturazione dei ratei: con rapporto di lavoro che inizia o finisce nel mese ed ha meno della metà di copertura non matura il diritto a percepire il corrispondente rateo mensile di una tantum

Nella circolare vengono proposti, al riguardo, alcuni esempi:

- lavoratore in forza a tempo pieno per l'intero periodo di carenza: l'una tantum è pari a 230,00 euro;

- lavoratore in forza a tempo parziale (part time 50%) per l'intero periodo di carenza: 115,00 euro;

- lavoratore assunto il 10 novembre 2020: 7 quote, pari a 94,64 euro;

- lavoratore cessato prima del 18 maggio 2021: non spetta l'una tantum;

- lavoratore assunto dal 19 maggio 2021: non spetta l'una tantum.

Per i lavoratori che nel periodo hanno modificato l'orario di lavoro, l'una tantum va riproporzionata in relazione all'orario nel periodo stesso, considerando il regime applicato nel singolo mese. Per i lavoratori assenti nel periodo con copertura retributiva a vari titoli (maternità, infortuni) l'una tantum va erogata. Per i lavoratori in aspettativa non retribuita, invece, l'una tantum non va erogata proporzionalmente ai mesi del periodo di carenza nel quale non avevano diritto alla retribuzione.

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