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INL: certificazione dei contratti – Enti Bilaterali abilitati


L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 4 del 12 febbraio 2018, con cui fornisce ai propri ispettori alcuni chiarimenti in merito alla possibilità degli Enti bilaterali di certificare i contratti di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall’art. 75 e ss. del D.L.vo n. 276/2003.

In particolare, l’INL si riferisce a pseudo “Enti bilaterali” che reclamizzano la possibilità di certificare contratti di lavoro, nonché di appalto e subappalto ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.L.vo n. 276/2003 e del D.P.R. n. 177/2011, evidenziando gli effetti opponibili ai terzi – ivi compresi gli Organi di vigilanza – derivanti dal provvedimento di certificazione.

In primo luogo, l’Ispettorato Nazionale evidenzia che, ai sensi dell’art. 2, lett. h), del D.L.vo n. 276/2003, possono definirsi Enti bilaterali, ai fini dello svolgimento delle attività demandate dallo stesso decreto legislativo – ivi compresa “la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva” – solo quei soggetti costituiti “a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”.

Va da sé che, qualora tale requisito sia carente – e quindi l’Ente sia costituito da Organizzazioni datoriali o sindacali non aventi, per ciascuna parte, il requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi – l’Organismo non può ritenersi un Ente bilaterale abilitato a svolgere le attività indicate dal citato art. 2, lett. h), D.L.vo n. 276/2003 e, men che meno, l’attività di certificazione.

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