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Rinnovo CCNL Telecomunicazioni

  • segreteria469
  • 1 giorno fa
  • Tempo di lettura: 4 min

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In data 11 novembre 2025 è stata sottoscritta, tra Asstel e le Segreterie Nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Telecomunicazioni.

Trattamento Economico

In riferimento al trattamento economico minimo (TEM), così come previsto dagli accordi interconfederali inmerito, gli aumenti contrattuali prevederanno un incremento per il 5 livello di 298 euro per tutte le aziende del settore Telecomunicazioni e 288 euro per le aziende della parte speciale Crm/Bpo.

Le tranche di aumento saranno riconosciute secondo gli schemi di seguito riportati:

Telecomunicazioni

  • 100 euro gennaio 2026,

  • 50 euro dicembre 2026,

  • 50 euro luglio 2027,

  • 98 euro dicembre 2028.

Crm/Bpo

  • 50 euro aprile 2026,

  • 35 euro dicembre 2026,

  • 50 euro dicembre 2027,

  • 50 euro luglio 2028,

  • 103 euro dicembre 2028.

In relazione al trattamento economico complessivo (componente TEC), l’accordo prevede:

  • Aumento della contribuzione a Telemaco dello 0,2% dal 1° gennaio 2026, per un valore economico di 4,38 euro. La contribuzione a carico azienda raggiungerà pertanto l’1,6%.

  • Aumento della contribuzione al Fondo di settore dello 0,3%, per un valore economico di euro 6,57. (di cui 1/3 a carico lavoratore).

  • Aumento della contribuzione aggiuntiva dall’1,5% fino al 3%, interamente a carico aziendale, al fondo per le integrazioni delle prestazioni, nel caso si ricorra allo stesso relativamente all’utilizzo di ammortizzatori sociali. Il valore economico è pari ad euro 32,85.

  • Sanità integrativa di settore interamente a carico aziendale, per tutte le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti di aziende che applicano il presente contratto e che non abbiano aderito a nessuna in forma di prestazione sanitaria collettiva, per un valore economico di 10 euro.

Le voci sopra riportate restituiscono un valore di TEC pari a 53,80 euro.

Altre novità 

  • Reintrodotte le causali per le assunzioni a tempo determinato, come previsto dalla normativa vigente, adeguato il periodo di prova secondo le modifiche introdotte dalla legge.

  • Per i contratti di lavoro in somministrazione, introdotte informative più stringenti che forniscano oltre al dato complessivo, anche i numeri suddivisi per sede in caso di aziende plurilocalizzate.

  • Lavoro Agile: introdotti strumenti utili alla contrattazione aziendale per l’implementazione ed il consolidamento del lavoro da remoto. Rendere strutturale nella organizzazione del lavoro lo smart working, impone l’introduzione di elementi di equiparazione del lavoro in sede e lavoro da remoto, che ne favorisca uno sviluppo sempre più diffuso, agevolando modelli che abbiano la capacità di trovare i giusti equilibri tra le esigenze aziendali inerenti alla produttività ed una sempre maggiore conciliazione dei tempi e di lavoro delle persone.

  • Nuova classificazione professionale: introdotto un sistema di classificazione suddiviso in aree professionali con l’obiettivo di favorire il riconoscimento delle professionalità acquisite, la crescita retributiva ed il grado di occupabilità. Al fine di rendere trasparente e di facile comprensione la migrazione al nuovo modello, che prevede quattro aree professionali con specifiche fasce retributive al suo interno, il processo sarà effettuato gradualmente. Pur costituendo un elemento essenziale, l’implementazione di tale nuovo modello sarà inizialmente di natura sperimentale e per i primi 12 mesi sarà anche oggetto di periodici incontri in sede di Osservatorio Nazionale sulla classificazione del personale, formazione, certificazione delle competenze. In questa fase di trasformazione, trattandosi di una novità importante dopo 25 anni di un sistema incentrato su livelli, saranno previste verifiche a livello di settore ed aziendale, allegando al CCNL la tabella di trasmigrazione dal vecchio al nuovo sistema inquadramentale, che comunque non modifica scala parametrale, mansioni e livello della retribuzione. L’obiettivo è quello di rendere più agevole la crescita professionale introducendo modelli di crescita orizzontale, oltre che verticale.

  • In materia di permessi:

    • Aumentata da 14 a 18 anni l’età per la fruizione dei permessi in caso di ricovero figlio;

    • Estese a 125 ore i permessi a recupero previsti per l’assistenza a figli con bisogni educativi speciali (BES).

    • Introdotte, oltre ai 3 mesi di congedo gratuito, agevolazioni orarie e/o richiesta part-time per le donne vittime di violenze di genere.

    • Nell’ambito delle funzioni della commissione parità-inclusione implementata la possibilità di individuare forme specifiche di protezione sulla violenza di genere per le persone LGBTQI+. Parimenti, per quel che concerne le 3M, maternità, mestruazioni, menopausa, ci sarà un focus specifico a livello di osservatorio.

    • Neutralizzazione del periodo di comporto della malattia, per disabili con percentuali superiori al 66%, delle assenze per malattia conseguenti lo stato di disabilità.

    • Introdotta la possibilità di usufruire del congedo parentale ad ore, per un massimo della metà delle ore del proprio profilo orario.

    • Recepita la normativa in materia di congedo di paternità, con l’introduzione di 10 gg di permesso alla nascita, che diventano 20 gg in caso di parto plurimo. Il congedo, retribuito al 100%, potrà essere usufruito nel periodo tra i 2 mesi antecedenti la data presunta del parto e fino a 5 mesi dalla nascita.

  • Intensificate le informative in materie di appalti e rafforzato il principio di applicazione di CCNL sottoscritti da organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative.

  • In materia di Elemento di Garanzia Retributiva, le aziende saranno escluse dal pagamento in caso di ammortizzatori sociali superiori a 26 settimane e per il 30% della popolazione lavorativa. Specificata l’impossibilità di decurtazione dell’importo per tutte le assenze a vario titolo che comportano la conservazione del posto di lavoro.

  • In materia di sanità integrativa di settore, per tutte le lavoratrici ed i lavoratori che non abbiano aderito a forme di assistenza sanitaria contrattuale (Fondi, polizze, ecc.), verrà applicata la sanità di settore, con pagamento interamente a carico aziendale.

 

 
 
 

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