Rinnovo CCNL Metalmeccanica (industria)
- segreteria469
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In data 22 novembre 2025 tra Federmeccanica, Assistal, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica ed all'installazione di impianti. Il contratto decorre dal 22 novembre 2025 e scade il 30 giugno 2028.
Nuovi minimi
Le Parti definiscono i nuovi minimi tabellari che, oltre alla dinamica dell'IPCA, vengono incrementati di un'ulteriore componente in considerazione delle innovazioni di efficienza organizzativa concordate come previsto dal Patto per la fabbrica punto 5, lettera H).
Viene previsto fin da ora che nei primi giorni del mese di giugno di ogni anno verranno determinati, sulla base dell'importo relativo all'adeguamento IPCA, i nuovi importi da utilizzare per l'adeguamento dei minimi contrattuali.
Welfare
A decorrere dall'anno 2026 l'importo di welfare viene elevato ad euro 250,00. Tale importo deve essere messo a disposizione dei lavoratori entro il 1° giugno di ciascun anno e può essere utilizzato entro il 31 maggio dell'anno successivo. Solo per l'annualità 2026 l'importo di euro 250,00 viene messo a disposizione entro il mese di febbraio.
Pari opportunità
Viene ampliato l'ambito operativo della Commissione paritetica per le pari opportunità, di cui all'articolo 7, comprendendo anche iniziative volte alla prevenzione e alla segnalazione di episodi di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
Contratto a termine
Le Parti rivedono la disciplina dei contratti a termine e in particolare individuano le casistiche per le quali è possibile stipulare un contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:
assunzione di lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;
assunzione di lavoratori che abbiano età inferiore ai 35 anni e che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi ovvero vivano soli con una o più persone a carico;
assunzione di lavoratori che abbiano fruito del trattamento CIGS da almeno 6 mesi o siano inseriti nelle liste di disoccupazione da almeno 6 mesi;
assunzione di lavoratori da impiegare nei periodi interessati dallo svolgimento di mostre e di fiere, compresi tra 15 giorni precedenti e 15 giorni successivi all'evento;
assunzione di lavoratori da impiegare nelle attività di coordinamento di progetti aventi durata predeterminata;
assunzione di lavoratori da impiegare nell'esecuzione di specifiche commesse, ordini o incarichi, la cui realizzazione presenti un carattere temporaneo.
A partire dal 1° gennaio 2027 l'utilizzo di tali casistiche:
deve risultare nel contratto individuale;
è subordinato alla stabilizzazione a tempo indeterminato presso la medesima azienda di contratti a termine in misura pari al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo determinato cessati nell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente in forza per i casi di cui sopra.
Stabilizzazione a tempo indeterminato
A decorrere dal 1° gennaio 2026 i lavoratori che abbiano lavorato presso la stessa azienda, con mansioni di pari livello e categoria legale, nell'ambito di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato per una durata complessiva superiore ai 48 mesi, anche non consecutivi, acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice.
Passaggio di mansioni
Vengono modificati i termini oltre i quali scatta il passaggio di livello superiore in caso di svolgimento di mansioni rientranti in un livello di inquadramento superiore:
60 giorni continuativi ovvero 120 giorni non continuativi nell'arco di un anno o 6 mesi non continuativi nell'arco di 3 anni;
4 mesi continuativi ovvero 9 mesi non continuativi nell'arco di 3 anni per l'acquisizione dei livelli B1, B2, B3 e A1.
Orario di lavoro
In ambito di orario plurisettimanale:
viene aumentato a 96 il limite massimo di ore annue;
nel caso in cui vengano disposte anche ore di lavoro straordinario in regime di "quote esenti" il limite massimo per entrambi gli istituti viene portato a 128 ore annue (aziende oltre 200 dipendenti) e a 136 ore annue (aziende fino a 200 dipendenti);
le maggiorazioni previste per le ore di lavoro prestate oltre l'orario contrattuale settimanale normale sono incrementate dell'8 per cento a decorrere dall'81esima ora.
Permessi annui retribuiti
Per il personale non addetto al settore siderurgico coinvolto in sistemi di turnazione di 18 o più turni sono riconosciute 4 ore di permesso annuo retribuito con decorrenza 1° gennaio 2027. Per il personale non addetto al settore siderurgico coinvolto in sistemi di turnazione di 21 o più turni sono riconosciute 4 ore di permesso annuo retribuito con decorrenza 1° gennaio 2028.
Ferie
Nelle aziende con più di 150 dipendenti, al fine di favorire il ricongiungimento familiare, i lavoratori migranti con oltre 5 anni di anzianità di servizio possono usufruire di un periodo di aspettativa della durata minima di 1 mese e massima di 2 non frazionabili. Il numero di dipendenti contemporaneamente assenti per questa motivazione non può eccedere l'1 per cento della forza lavoro occupata nell'unità produttiva di cui il dipendente fa parte.
Malattia
Per i lavoratori affetti da malattie oncologiche ovvero malattie invalidanti o croniche che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento viene previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il riconoscimento di:
10 ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico – cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti (anche in caso di figlio minorenne affetto dalle predette malattie);
un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi. Durante tale periodo il lavoratore conserva il posto di lavoro, non percepisce retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2026, in caso di superamento del periodo di comporto, ai lavoratori con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/1992 e della Legge n. 68/1999 vengono riconosciuti:
ulteriori 30 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 3 anni;
ulteriori 45 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 3 anni e fino a 6 anni;
ulteriori 60 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 6 anni.
Durante tali periodi spetta un'integrazione a carico azienda fino al raggiungimento dell'80 per cento della normale retribuzione.
Congedi parentali
Relativamente ai congedi parentali viene integrato l'articolo 9 introducendo, a partire dal 1° gennaio 2026, 3 giorni annui di permesso retribuito all'80 per cento della normale retribuzione in caso di malattie di figli fino a 4 anni di età.
Formazione
Al fine di fruire del diritto soggettivo alla formazione attraverso una piattaforma di formazione online è stato istituito lo strumento "MetApprendo". A decorrere dal 1° gennaio 2026 tutte le aziende sono tenute al finanziamento di tale strumento attraverso il versamento, da effettuarsi entro il mese di aprile, di un contributo pari a euro 1,50 annui per dipendente (da calcolare sul numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre dell'anno precedente).
Quota di contribuzione
Dal 1° febbraio e fino al 15 aprile 2026 le aziende sono chiamate ad affiggere in bacheca un'apposita comunicazione con cui i sindacati richiedono una quota associativa straordinaria di 30,00 euro ai lavoratori non iscritti al sindacato per gli anni 2026, 2027 e 2028. Tale quota è da trattenere sulla retribuzione del mese di giugno di ciascun anno. Con le buste paga relative al mese di aprile 2026 i datori di lavoro devono allegare l'apposito modulo che consente al lavoratore di accettare di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato. Il modello deve essere riconsegnato all'azienda entro il 15 maggio 2026.

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