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Rinnovi Contrattuali (CCNL)




CCNL per gli addetti all'industria dell'energia e del petrolio


Il 21 luglio tra Confindustria energia, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per gli addetti all'industria dell'energia e del petrolio, che decorrerà dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024. Di seguito le principali novità.

Formazione

E' previsto un rafforzamento ulteriore, rispetto all' ultimo accordo, del 19 settembre 2019, relativamente alle ore di formazione, sia collettive che individuali, al fine di sviluppare la crescita professionale, rafforzare la job position e aumentare la reimpiegabilità attraverso l'acquisizione di nuove competenze.

Salute e sicurezza

Viene rafforzata la figura del Rlsa, prevedendo un aumento a 72 ore annue di permessi retribuiti per l' espletamento delle proprie funzioni.

Pari opportunità

Le parti firmatarie prevedono di avviare, entro il mese di gennaio 2023, l'attività dell'Osservatorio nazionale di settore per le pari opportunità e la tutela della dignità. Tale organismo avrà il compito di svolgere attività di consulenza e supporto nell' elaborazione e attuazione di politiche per la parità di genere, nonché attività di ricerca e monitoraggio all'interno delle aziende di settore sulla medesima tematica, al fine di individuare e proporre best practice, valorizzare la formazione, la conoscenza e la cultura delle pari opportunità.

Le aziende si impegnano a inviare all'osservatorio il consuntivo delle attività legate a tale tematica, così da permettere il monitoraggio e la valutazione del settore.

Lavoro agile

Le parti firmatarie riconosco l'importanza del ruolo assunto da tale modalità di lavoro e, richiamandosi alla legge 81/2017 e al protocollo sottoscritto tra Governo e parti sociali in materia di lavoro agile del 7 dicembre 2021, dichiarano la volontà di favorire ed estenderne l'utilizzo, rimandando alle singole realtà aziendali il compito di strutturare gli accordi di attuazione e svolgimento.

Ferie

A partire dal 1° luglio 2023 per i lavoratori con un'anzianità aziendale pari a 7 anni (fino al 30 giugno 2023 il requisito è pari a 9 anni), che abbiano azzerato entro il 31 marzo tutte le spettanze di ferie residue maturate al 31 dicembre dell'anno precedente, verrà anticipata la maturazione pro quota del successivo scaglione previsto per i lavoratori con anzianità superiore a 10 anni.

Aumenti retributivi

L' ipotesi di rinnovo prevede un aumento complessivo pari a 215 euro dei minimi retributivi mensili con le seguenti decorrenze:

- 60 euro dal 1° luglio 2022;

- 65 euro dal 1° luglio 2023;

- 90 euro dal 1° giugno 2024;

Con decorrenza da luglio 2023 si procederà al riallineamento delle retribuzioni tabellari tra il settore industria gas e il settore energia e petrolio, come previsto dal precedente rinnovo.

Vengono infine aggiornati gli importi mensili relativi all' elemento distinto della retribuzione (Edr) per il quale è previsto un aumento pari a 6 euro riparametrati per livello.



CCNL del settore elettrico

Il 18 luglio tra le aziende del settore elettrico, Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec-Uil è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i lavoratori addetti al settore elettrico che decorrerà dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024. Di seguito le principali novità.

Apprendistato

Il trattamento retributivo per l'apprendistato professionalizzante viene rivisto a partire da gennaio 2023 secondo la seguente tabella:

Inquadramento finale

-1° anno livelli 3, 4, 5: 86%

-2° anno livelli 3, 4, 5: 90%

-3° anno livelli 3, 4, 5: 96%

-1° anno livelli 1, 2, 6: 86%

-2° anno livelli 1, 2, 6: 96%

Il periodo di comporto, nei casi di malattia grave, viene equiparato a quello dei lavoratori qualificati. Viene inoltre introdotta una disciplina specifica per l' apprendistato di alta formazione e ricerca che nel precedente CCNL era demandato alla contrattazione aziendale nel rispetto delle norme di legge e degli accordi interconfederali.

Tempo determinato

Al fine di aggiornare la normativa vigente e poter utilizzare il contratto a tempo determinato in relazione alle opportunità di ripresa offerte dal programma Pnrr, vengono introdotte delle ulteriori causali, rispetto a quelle previste dal Dlgs 81/2015, che possono essere utilizzate nei contratti di durata superiore ai 12 mesi e sino a 24 mesi:

- incrementi significativi/esigente oggettive delle attività ordinarie aventi carattere di temporaneità;

- esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e limitati nel tempo;

- lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;

- sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi carattere di temporaneità;

- interventi di manutenzione straordinaria degli impianti;

Viene infine previsto che il periodo di prova non possa mai essere superiore alla metà della durata prevista dal contratto a tempo determinato.

Lavoro agile

Le parti firmatarie riconosco l'importanza del ruolo assunto da tale modalità di lavoro e, richiamandosi ai protocolli sottoscritti tra Governo e parti sociali in materia di prevenzione di Covid-19 e lavoro agile, hanno stilato i principi di riferimento a cui le aziende si dovranno attenere nel regolamentare tale modalità di lavoro in sede aziendale.

Preavviso

A decorrere da gennaio 2023 il preavviso nei confronti dei lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione

di vecchiaia è pari a 8 giorni di calendario. Viene inoltre esplicitato che, in caso di dimissioni, la decorrenza del preavviso non viene interrotta

dall'intervenuta malattia del lavoratore.

Reperibilità

Vengono aggiornati i valori del compenso per reperibilità a partire da ottobre 2022, così come di seguito

esplicitati:

- giornaliero: 15,26 euro;

- sesto giorno: 32,99 euro;

- festivo: 53,15 euro.

Ferie

La maturazione aggiuntiva pari a un giorno lavorativo per ogni anno di anzianità fino a un massimo di 24 giorni lavorativi scatta a partire da 6 anni di anzianità compiuti, rispetto agli 8 previsti in precedenza.

Classificazione del personale

A partire da ottobre 2022 viene eliminata la categoria C2

Formazione

Il diritto alla formazione continua individuale viene rafforzato, prevedendo che le ore di fomazione pro-capite nel triennio 2022-2024 siano aumentate a 32 a partire dall'anno 2023 e a 40 ore a partire dal 2024.

Una tantum

Ai lavoratori in forza alla data del 1° ottobre 2022 verrà corrisposto un importo a titolo di una tantum sulla base della tabella allegata all'ipotesi di accordo. L'una tantum è riferibile al periodo 1° gennaio - 30 settembre 2022 ed è esclusa dalla base di computo del Tfr ed è stata quantificata considerando anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, pertanto è comprensivo degli stessi.

Aumenti retributivi

L' ipotesi di rinnovo prevede un aumento complessivo pari a 225 euro del trattamento economico minimo (Tem) con le seguenti decorrenze:

- 60 euro dal 1° ottobre 2022;

- 65 euro dal 1° luglio 2023;

- 65 euro dal 1° luglio 2024;

- 35 euro dal 1° ottobre 2024;

Premio di produttività

Per gli anni 2023 e 2024, l'importo minimo del premio di produttività, sarà di 210 euro, che dovrà essere regolato in sede di contrattazione aziendale. L'importo del premio previsto andrà a incrementare il valore previsto in sede di contrattazione aziendale.

Welfare

A decorrere da gennaio 2023 le aziende verseranno ai fondi di previdenza complementare di competenza operanti nel settore, a incremento della contribuzione a carico azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a 3 euro per ogni mensilità.

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