top of page

Opere oltre 70mila euro: per i bonus casa va citato il contratto di lavoro dell’edilizia



Per committenti e appaltatori c’è un nuovo adempimento: l’obbligo di indicare nelle fatture e negli atti di affidamento – per i cantieri superiori a 70mila euro – che l’impresa applica il contratto di lavoro dell’edilizia. La sanzione è la perdita dei bonus. Sono molti anche i dubbi, perché trattasi di un inedito assoluto nel settore delle agevolazioni.

La norma (cioè il comma 43-bis inserito nell’articolo 1 della manovra 2022), «acquista efficacia dal 27 maggio 2022» e si applica ai lavori edili «avviati successivamente a tale data». L’avverbio “successivamente” lascia intendere che la novità scatti a pieno regime dal 28 maggio. Detto questo, per prudenza, potrebbe essere consigliabile di allinearsi alle nuove indicazioni già per i lavori avviati dal 27 maggio.

In base a una modifica di recente introdotta in conversione del decreto Taglia prezzi (Dl 21/2022), l’ambito applicativo sarà piuttosto ampio: riguarderà, infatti, tutti i casi in cui ci siano opere (edili e non edili) il cui importo «risulti complessivamente superiore a 70mila euro». Anche se l’indicazione in fatture e affidamenti del contratto nazionale riguarderà soltanto le imprese edili.

C’è, in sostanza, un doppio binario: chi effettua lavori edili deve applicare uno dei contratti dell’edilizia (e indicarlo). Mentre chi effettua lavori non edili, anche nell’ambito dello stesso cantiere, non ha questo obbligo.

Ci sono, però, anche casi di lavorazioni “al confine”. In una Faq del 3 maggio la Cnce (Commissione nazionale casse edili) ha spiegato che il montaggio dei serramenti, se effettuato dall’impresa edile affidataria che svolge anche le altre opere di ristrutturazione, rientra a pieno titolo nell’ambito dei lavori edili.

In caso di dubbi, dal momento che a rischiare sono loro in prima persona, i committenti possono anche fare una verifica, più sostanziale, sull’iscrizione dell’impresa in cassa edile. Nella pratica, bisogna controllare il Durc, che attesta la regolarità contributiva ed è rilasciato proprio dalla cassa edile, oppure si può fare un controllo sul codice di iscrizione dell’impresa, contattando la cassa edile provinciale.

L’indicazione del contratto di lavoro è indispensabile per ottenere alcuni bonus fiscali, ma non per tutti.

Per il superbonus, il bonus facciate e il bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche è necessaria sia in caso di cessione o sconto in fattura, sia in caso di utilizzo in dichiarazione dei redditi.

Per gli altri bonus edilizi ordinari cedibili, invece, serve solo in caso di cessione o sconto. Perciò, ad esempio, chi spende 80mila per la ristrutturazione di un appartamento, ma detrae il 50% in dieci rate da 4mila euro, non ha bisogno dell’indicazione.

La norma cita anche il bonus giardini e il bonus mobili, per i quali però la citazione del contratto servirà solo in casi limite: quando riguardano lavori edili (ad esempio il vialetto del giardino) e sono eseguiti da imprese edili nell’ambito di opere di importo totale oltre i 70mila euro.

L’obbligo di citazione del contratto di lavoro non può riguardare chi non ha dipendenti.

Niente indicazione anche per le parcelle professionali (pratiche edilizie, Ape, visto di conformità e così via), che sono inoltre escluse dal computo dei 70mila euro, non essendo «opere».

La data chiave è quella di avvio dei lavori (si ritiene che, al solito, valga la data indicata nella pratica edilizia).

Un caso delicato è quello di chi inizia i lavori convinto di stare sotto 70mila euro e poi li supera, a causa di una variante o semplicemente per un rincaro o un cambio di materiale.

Si potrà senz’altro integrare l’atto di affidamento. Mentre andrà chiarito cosa fare con le fatture già emesse e saldate. Un consiglio prudenziale potrebbe essere quello di inserire sempre il richiamo del contratto ogni volta che ci si avvicina ai 70mila euro.

Comments


Post in evidenza
Post recenti
Archivio
Cerca per tag
Seguici
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page