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Misure anti Covid-19 nei cantieri edili



Il Protocollo condiviso "generale" anti Covid-19 nei luoghi di lavoro, del 6 aprile 2021, temporaneamente prorogato, ma anche i protocolli specifici, come quello per l'edilizia risalente addirittura al 2020, racchiudono al loro interno una serie di misure che in alcuni casi non sono più corrispondenti all'attuale quadro pandemico e alla correlata disciplina.

Per tale motivo, quindi, le parti sociali del settore dell'edilizia, sotto la spinta anche del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e di quello del Lavoro, lo scorso 27 aprile hanno siglato il nuovo "Protocollo condiviso sulle linee guida per la prevenzione della diffusione del Covid - 19 nei cantieri"; il provvedimento è stato fatto proprio dal ministero della Salute con l'Ordinanza 9 maggio 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2022, n. 113). Questo il link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/16/22A02978/sg


Per quanto riguarda alcuni dei punti più significativi di questi nuovo Protocollo, in vigore dal 16 maggio al 31 dicembre 2022, va osservato che le misure si applicano a tutti i cantieri temporanei o mobili, pubblici e privati, e interessano tutti coloro che vi operano all'interno, quindi anche i lavoratori autonomi, i fornitori e i tecnici.


Rimane fermo il ruolo centrale del coordinatore per la sicurezza, che ha l'obbligo di integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) di cui all'articolo 100 del Dlgs 81/2008, e la stima dei costi «….. con le misure contenute nelle presenti Linee guida».


Tuttavia, rispetto al precedente Protocollo del 20 aprile 2020, la vigilanza sull'adozione all'interno del cantiere delle misure di sicurezza anti-contagio, ora è scaricata direttamente sui committenti.

Per quanto riguarda, invece, i datori di lavoro è «raccomandata» l'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando che gli stessi sono tenuti, comunque, ad adottare le misure di precauzione disposte dall'autorità sanitaria da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (Cse), ove nominato, e delle rappresentanze sindacali.

Invero, l'adozione dei protocolli aziendali, conformi a tali indicazioni, continua a essere un passaggio obbligato ai fini dell'articolo 2087 del Codice civile e per non incorrere in possibili responsabilità, tenuto conto anche di quanto stabilisce l'articolo 29-bis del Dl 23/2020.


Da rilevare, inoltre, che sono diverse le misure previste da questo nuovo provvedimento, tra cui spiccano quelle di tipo informativo, di regolamentazione degli accessi, di pulizia e igienizzazione del cantiere e dei mezzi d'opera.


Da osservare, infine, che nel nuovo Protocollo condiviso dalle parti sociali l'adozione nei cantieri delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione è considerato, anche in questa fase, ancora di fondamentale importanza, e si afferma che «…è necessario l'uso delle mascherine secondo quanto previsto dalla disciplina vigente».

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