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INPS: COVID-19 – Ammortizzatori: differimento dei termini scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembr





Tra le modifiche apportate al Dl 146/2021 in sede di conversione nella legge 215/2021 una riguarda i fruitori degli interventi d’integrazione salariale di tipo emergenziale.

A questo proposito, come specificato dall’Inps con il messaggio Inps n. 4580 del 21 dicembre 2021, di fatto, si riaprono i termini per le domande di Cigo, Cigd, Aso dei fondi di solidarietà bilaterali e Fis, Cisoa. Parimenti, vengono riaperti i termini per l’invio dei dati che servono all’Inps per pagare direttamente le prestazioni. Inoltre, si offre altro tempo ai datori di lavoro per effettuare i conguagli di quanto anticipato ai lavoratori.

Gli interventi d’integrazione salariale che fruiscono della sanatoria devono essere targati Covid-19. Oggetto del differimento sono le scadenze ricadenti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021.

La normale scadenza di presentazione delle domande di interventi di cassa di tipo emergenziale è collocata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In base alla moratoria, sono prorogate a fine anno le domande riferite ai trattamenti Covid-19 riferiti ai periodi da dicembre 2020 ad agosto 2021 compreso.

La normale scadenza di trasmissione dei modelli SR 41 (fino al 31 dicembre 21), degli uniemens-Cig (invio facoltativo sino alla fine del 2021, che diverrà obbligatorio dal 1° gennaio 2022) e del modello SR43 semplificato è prevista entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato (finisce) il periodo di trattamenti o entro 30 giorni dalla notifica della Pec contenente l’autorizzazione, se tale termine è più favorevole all’azienda. Per effetto delle modifiche introdotte, viene prorogata al 31 dicembre 2021 il termine di trasmissione dei dati riferiti a eventi di sospensione/riduzione dell’attività connessi all’emergenza epidemiologica da covid terminati ad agosto 2021, ovvero quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 31 agosto 2021 (arco temporale massimo che comprende, ovviamente, anche i mesi precedenti).

Le modalità operative cui i datori devono attenersi ricalcano situazioni analoghe pregresse. Chi non ha presentato la domanda, può farlo entro il 31 dicembre utilizzando le consuete casuali riferite all’evento. Chi ha inoltrato l’istanza fuori termine, e la stessa è stata totalmente respinta, non deve fare nulla. Chi, invece, ha inoltrato domande riguardanti periodi diversi, parte accettate e parte respinte, dovrà ripresentare la domanda per quest’ultime, se rientrano nell’arco temporale oggetto della proroga. Idem per l’invio delle informazioni occorrenti per il pagamento diretto dell’Inps: chi ha omesso, ha tempo sino alla fine dell’anno, chi ha già trasmesso ma in ritardo può aspettare la comunicazione dell’Inps.

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