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Fondi bilaterali e integrazioni salariali: dal 2023 in vigore il nuovo regolamento Fsba



Dal 1° gennaio 2023 è in vigore il nuovo regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato – Fsba, adottato per recepire le novità contenute nella legge 234/2021 e nel Dl 4/2022, relative alla riforma degli ammortizzatori sociali.


La riforma ha infatti assegnato ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del Dlgs 148/2015 - già costituiti alla data del 1° gennaio 2022 - un lasso di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni normative, con scadenza al 31 dicembre 2022, termine da ultimo spostato al 30 giugno 2023 dal decreto Milleproroghe.

Le provvidenze previste dal nuovo regolamento sono denominate "Ais" e "Acigs"; la prima consiste in un assegno d’integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie erogato ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore, la seconda consiste in un assegno d’integrazione salariale per ragioni straordinarie erogato ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze più di 15 lavoratori.


L'Ais per causali ordinarie potrà essere richiesto in caso di situazione aziendale dovuta a eventi transitori non imputabile all'impresa o ai dipendenti, comprese le situazioni climatiche, o in caso di situazioni temporanee di mercato, mentre l'Ais per causali straordinarie e l'Acigs potranno essere richiesti qualora il datore di lavoro: segnali, nell'ambito dell'accordo collettivo, una situazione di riorganizzazione aziendale per realizzare processi di transizione, anche definiti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti istitutive di Fsba; intenda gestire, nell'ambito dell'accordo collettivo, una crisi aziendale; sottoscriva, all'esito di un esame congiunto presso la commissione paritetica competente, un contratto di solidarietà di cui all’art. 21 D.Lgs. 148/2015.


In conformità a quanto disposto dalla novella normativa e dal successivo Dm 2 agosto 2022 – recante le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie - i lavoratori beneficiari di Acigs, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze, dovranno partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali.

Quanto, invece, alla contribuzione dovuta, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i datori di lavoro fino a 15 dipendenti l'aliquota è pari allo 0,60% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di lavoro, mentre per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti l'aliquota è pari allo 0,60% + 0,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di lavoro.


In caso di ricorso all'Acigs – quindi solo per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti – è previsto il pagamento di un contributo addizionale pari al 4% della retribuzione imponibile.

Inoltre, recependo quanto disposto dall'articolo 1, comma 195, lettera b), della legge di Bilancio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2025 il nuovo regolamento prevede in favore dei datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, una riduzione del 50% della contribuzione addizionale dovuta.


Tra le novità recepite dal nuovo regolamento anche il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro, che passa dai precedenti 90 giorni a soli 30 giorni effettivi di impiego.


Infine, è prevista la possibilità per le aziende non in regola con la contribuzione obbligatoria relativa agli anni 2019, 2020, 2021, di versare - in alternativa al corretto adempimento di quanto dovuto - un contributo una tantum pari a 100 euro per anno per ciascuna posizione lavorativa dichiarata dal datore di lavoro, relativa a ciascuna annualità.

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