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Esonero parità di genere, presentazione delle domande




Dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023 è possibile presentare domanda per accedere all'esonero previsto dall'articolo 5 della Legge 5 novembre 2021, n. 162, in favore delle aziende in possesso della certificazione della parità di genere. La Legge di bilancio per il 2022 ha reso strutturale la agevolazione.


Per accedere al beneficio è necessario aver conseguito, entro il 31 dicembre 2022, la certificazione di parità di genere prevista dall'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna. Inoltre sono ammesse al beneficio i soli datori di lavoro privati anche non imprenditori (sono quindi escluse le pubbliche amministrazioni mentre sono ammessi gli enti pubblici economici ecc. Si vedano in proposito le indicazioni di dettaglio fornite più volte dall'Inps, ad esempio con le circolari 40/2018, 104/2019, 57/2020, 133/2020, 32/2021 ecc).


I parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parita' di genere sono quelli previsti dalla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, pubblicata il 16 marzo 2022, contenente «Linee guida sul sistema di gestione per la parita' di genere che prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator - indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parita' di genere nelle organizzazioni». Si veda in proposito il decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per le Pari oppotunità del 29 aprile 2022.


Ulteriori requisiti richiesti alle aziende sono:


A) la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);


B) assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;


C) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.


L'esonero:

A) ammonta all'1% della sola contribuzione dovuta dal datore di lavoro; la agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote purché nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e purché gli altri esoneri non prevedano espressamente divieti di cumulo;

In genere si escludono le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle che sono finalizzate ad apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento. Sono esclusi i premi ed i contributi dovuti all'Inail.


B) riguarda i soli mesi di validità della certificazione della parità di genere; Il beneficio decorre dal primo mese di validità della certificazione ed in caso di revoca della medesima dovrà essere il datore di lavoro a darne immediata comunicazione all'Inps.


C) non può superare l'importo di euro 50 mila annui, ossia 4.166,66 euro mensili (50.000,00/12).


In ogni caso il beneficio spetta solo nel limite delle complessive risorse stanziate. Nel caso di insufficienza sarà proporzionalmente ridotto a tutti gli aventi diritto (l'importo effettivamente disponibile sarà reso noto dall'Inps, al termine delle elaborazioni, in calce al medesimo modulo di istanza on-line). La agevolazione non rientra, inoltre, nel regime degli Aiuti di stato in quanto intervento generalizzato potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese.


Per accedere alla agevolazione, i datori in possesso dei requisiti prescritti devono inoltrare apposita domanda all'Inps, dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023, utilizzando il modulo di istanza on-line denominato "PAR_GEN" disponibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)". La domanda contiene, oltre ai dati aziendali, i seguenti dati, tutti relativi al periodo di validità del certificato della parità di genere:


A) la retribuzione media mensile stimata


B) la aliquota datoriale media stimata


C) la forza aziendale media stimata


Dovrà inoltre contenere la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso della suddetta certificazione.

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