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Dal 15 febbraio ultracinquantenni in azienda solo se vaccinati o guariti




Ricordiamo che il D.L. 1/2022 dello scorso 7 gennaio ha introdotto l’obbligo vaccinale oltre i 50 anni di età per tutti i cittadini italiani, quelli europei residenti in Italia e gli stranieri regolarmente soggiornanti nel nostro Paese. La violazione dell’obbligo comporta una sanzione amministrativa ma la conseguenza più rilevante è il divieto, per chi ha più di 50 anni, a partire dal 15 febbraio e fino al 15 giugno 2022, di accedere ai luoghi di lavoro se non in possesso di green pass rafforzato, rilasciato cioè solo a seguito di vaccinazione o guarigione. Funzionale al rispetto di tale disposizione è l’obbligo, in capo al datore di lavoro (o comunque al titolare del luogo dove viene resa la prestazione lavorativa), di verificare che il lavoratore sia in possesso del green pass rafforzato.


Le modalità del controllo sono quelle già previste per la verifica del green pass base (controllo massivo o a campione, all’ingresso o all’interno, consegna volontaria del green pass, richiesta di comunicazione preventiva in presenza di ragioni organizzative). Identiche anche le conseguenze per il mancato possesso del certificato verde: assenza ingiustificata senza conseguenze disciplinari e senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione della certificazione (e comunque, in questo caso, non oltre il 15 giugno 2022).


Si applicano le stesse sanzioni amministrative (irrogate dal prefetto) già previste per il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass (da 600 a 1.500 euro) e per il datore di lavoro che non adotta le procedure operative e non effettua le verifiche (da 400 a 1.000 euro).


Quello che cambia, e che comporterà per le imprese una modifica delle procedure di verifica, è il controllo differenziato del certificato verde a seconda dell’età. Per i lavoratori ultracinquantenni andrà verificato il possesso di quello rafforzato, selezionando tale modalità di verifica sulla app VerificaC19 o sul software Kit-Sdk, mentre per quelli di età inferiore ai 50 continuerà a essere utilizzata la modalità di controllo green pass base. Ciò comporta un preliminare controllo dell’età del lavoratore, che potrà essere effettuato fornendo al personale addetto alle verifiche appositi elenchi, ovvero direttamente tramite la lettura del dato anagrafico sullo stesso green pass o (soprattutto in caso di dubbio) la richiesta di esibizione di un documento di identità.


I soggetti esenti dall’obbligo vaccinale, per accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, possono accedere ai luoghi di lavoro senza green pass.

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