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CCNL per il settore igiene ambientale: permessi sindacali



Con scambio di comunicazioni avvenuto nel mese di novembre tra le Organizzazioni sindacali di categoria e le Associazioni datoriali firmatarie del Ccnl Unificato per le aziende pubbliche e private del settore dell'Igiene Ambientale (Utilitalia, Confindustria Cisambiente, Lega Coop Produzione e Servizi Agci Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel) si è affrontata la questione dei "permessi sindacali Rsu 2022 e 2023" per le aziende con oltre 15 dipendenti occupati.

SI premette che, in forza dell'accordo sindacale sottoscritto in data 17 dicembre 2020, si era dato riscontro della decadenza delle Rsu avvenuta il 31 dicembre 2020, a seguito della mancata indizione dell'election day prevista dal regolamento di cui all'accordo 17 luglio 2017 - a causa della pandemia Covid 19 - e, nel contempo, si era provveduto al riconoscimento alle organizzazioni sindacali stipulanti il Ccnl dei permessi sindacali previsti per le Rsu dall'articolo 57, lettera b) Ccnl del 10 luglio 2016 per le materie proprie delle Rsu stesse e in proporzione del rispettivo indice di rappresentatività aziendale al 1° gennaio 2021, nella misura di 6/12 (sei dodicesimi) di quanto spettante per l'anno 2021. L'accordo prevedeva che tali permessi venissero fruiti dai rappresentanti indicati dalle Oo.ss. stipulanti o fruiti dalle stesse.


Con riferimento all'anno 2022, poiché non si è dato corso all'avvio delle procedure per l'elezione a livello nazionale delle rappresentanze sindacali unitarie, su richiesta delle Organizzazioni sindacali e nelle more della, più volte, sollecitata iniziativa di attivazione dell'election day previsto dal regolamento di cui all'accordo 7 giugno 2017, a seguito di uno scambio di lettere, le Associazioni datoriali, in via eccezionale e non ripetibile, hanno consentito la fruizione dei permessi sindacali, alle medesime condizioni già individuate con l'accordo 17 dicembre 2020, in misura pari al 35% per l'anno 2022 e in misura pari al 35% per l'anno 2023 – da fruirsi entro il 31 marzo 2023 o entro l'elezione della Rsu - del monte ore che sarebbe spettato, in forza delle disposizioni contrattuali, alle Rsu.


Le ore di permesso spettano per l'utilizzo ed il solo esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 57 lettera b) del Ccnl ed inoltre l'eventuale mancata fruizione nell'arco del 2022 non comporta la possibilità di posticiparne la fruizione al 2023.


Con riferimento al riproporzionamento tra le diverse sigle, si precisa che la valutazione deve essere compiuta per ciascuno dei due anni, rispettivamente, al 1 gennaio 2022 ed al 1 gennaio 2023.

Infine, qualora le Aziende avessero già provveduto a corrispondere il pagamento delle ore di permesso in corso d'anno, le stesse non sono tenute ad ulteriori erogazioni.

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