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CCNL industria del vetro




Il 10 febbraio, Assovetro, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro, comprese le aziende che producono lampade e display.

Il rinnovo, la cui riserva dovrà essere sciolta entro il 15 marzo, decorre dal 1° gennaio 2023 e avrà vigenza a tutto il 31 dicembre 2025.


Di seguito alcune delle novità.


Trattamento economico

È previsto un incremento dei minimi tabellari mensili pari a 153,00 euro a regime al livello D1, da corrispondere in tre tranche:

- 61,00 euro dal 1° marzo 2023;

- 45,00 euro dal 1° gennaio 2024;

- 47,00 euro dal 1° aprile 2025.

Per le aziende della produzione di vetro piano, della produzione di lana e filati di vetro, per le aziende delle seconde lavorazioni del vetro piano, per le aziende del vetro artistico e tradizionale, le decorrenze degli incrementi retributivi sono fissate al 1° marzo 2023, al 1° aprile 2024 e al 1° luglio 2025.


Una tantum

A tutti i dipendenti in forza e con diritto alla retribuzione al 10 febbraio 2023, è riconosciuta una somma a titolo di una tantum pari a 122,00 euro lordi, da erogarsi con le competenze del mese di marzo 2023. L'importo dell'una tantum è omnicomprensivo, senza alcun riflesso su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti o indiretti di alcun genere, compresi gli effetti sul calcolo del trattamento di fine rapporto.


Assistenza sanitaria integrativa

A decorrere dal 1° gennaio 2024 tutti i lavoratori dovranno essere iscritti al fondo di assistenza sanitaria integrativa. La contribuzione da versare al fondo sarà pari a 14,00 euro mensili, totalmente a carico dell'azienda. In particolare, hanno diritto all'iscrizione al fondo i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato e i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a un anno.


Classificazione del personale

Le parti confermano l'impegno a costituire una commissione paritetica per la verifica dell'emersione di nuove figure professionali. I lavori della commissione dovranno iniziare entro il primo semestre del 2023 e terminare entro il 31 dicembre 2024.


Trattamento di fine rapporto

Nell'ambito delle percentuali e delle modalità applicative previste dalla legge (compreso il requisito dell'anzianità aziendale di 8 anni), i lavoratori potranno chiedere un'anticipazione del solo Tfr in azienda anche nei seguenti casi:

- collocazione in cassa integrazione guadagni o altro ammortizzatore sociale per una durata complessiva equivalente di almeno quattro mesi nell'anno solare;

- condizione certificata di fragilità in base al decreto ministeriale 4 febbraio 2022, per i casi in cui non sia possibile lo svolgimento della prestazione in modalità agile.

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