CCNL del settore terziario Confcommercio
In attesa del rinnovo contrattuale, sono in arrivo dal mese di gennaio 2023 erogazioni economiche per i dipendenti a cui si applica il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi (Confcommercio), scaduto il 31 dicembre 2019.
Una tantum
Attraverso il protocollo straordinario di settore – sottoscritto da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, e Uiltucs-Uil – del 12 dicembre 2022, è stata innanzitutto definita un'una tantum di importo pari a 350,00 euro lordi sul IV livello. Tale elemento retributivo dovrà essere corrisposto ai soli lavoratori in forza al 12 dicembre 2022 e secondo le scadenze indicate.
Gli importi dell'una tantum verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturati durante il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'anzianità non saranno conteggiati i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto.
Pertanto, a titolo esemplificativo, sono computati nell'anzianità di servizio ai fini dell'una tantum il congedo di maternità, i congedi parentali ed i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda i riflessi su altri istituti, l'importo a titolo di una tantum non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto. Per i lavoratori con contratto a tempo parziale gli importi dell'una tantum dovranno essere riproporzionati in relazione all'orario effettuato.
Acconto futuri aumenti contrattuali
Le parti hanno inoltre stabilito che, a decorrere dal 1° aprile 2023, deve essere erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili riferiti al IV livello, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.
Per i lavoratori con contratto a tempo parziale gli importi dell'acconto dovranno essere riproporzionati in relazione all'orario effettuato.
Assorbimento
Il protocollo straordinario di settore conferma le previsioni contenute nell'articolo 216 (assorbimenti) per gli importi corrisposti aziendalmente a titolo di futuri aumenti contrattuali.
In particolare, l'articolo 216 stabilisce quanto segue: «In caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti. Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore. Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto. Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto della concessione».
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