Assistenza sanitaria integrativa: modifiche da gennaio 2022 per alcuni contratti collettivi nazional
- segreteria469
- 31 gen 2022
- Tempo di lettura: 2 min

Ricordiamo che tra le scadenze contrattuali del mese di gennaio 2022 vi sono alcune novità in materia di assistenza sanitaria integrativa.
CCNL alimentari aziende industriali
L'assistenza sanitaria integrativa è attuata attraverso il Fondo assistenza sanitaria alimentaristi (Fasa), cui sono iscritti i lavoratori a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata pari o superiore a 9 mesi nell'arco dell'anno solare, per i quali non siano attive altre forme di assistenza sanitaria contrattuali.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, il contributo a carico azienda viene elevato a 12 euro mensili per 12 mensilità. Dalla stessa data i familiari fiscalmente a carico dei lavoratori iscritti al Fondo possono essere iscritti al Fasa con un versamento mensile pari a 2 euro, per 12 mensilità. Dal 1º giugno 2025, il dipendente potrà implementare la contribuzione di ulteriori 2 euro a suo carico, per 12 mensilità.
CCNL metalmeccanica pmi Confapi
Sono destinatari dell'assistenza sanitaria integrativa i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato (anche part time), di apprendistato e a tempo determinato non inferiore a 5 mesi alla data di iscrizione.
La contribuzione a carico azienda viene elevata a 96 euro annui da versare in 12 quote mensili da 8 euro dal 1° gennaio 2022 (fino al 31 dicembre 2021 la contribuzione è pari a 60 euro annui) ed è comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico, compresi i conviventi di fatto ex lege 76/2016.
La contribuzione è dovuta anche per i lavoratori in aspettativa per malattia, in Cig e, per 12 mesi, per i licenziati ex lege 223/1991 ovvero percettori di Naspi.
Nelle aziende in cui sussistano forme di sanità integrativa riconosciute unilateralmente dall'azienda, la contribuzione non potrà essere inferiore a 60 euro annui, elevata a 96 euro annui dal 1° gennaio 2022.
Nelle aziende in cui sussistano altre forme di sanità integrativa derivanti da accordi collettivi, questi saranno armonizzati in modo da adeguare la contribuzione a carico azienda in misura non inferiore a quella vigente.
CCNL autotrasporto merci e logistica
Sono destinatari di Sanilog tutti i lavoratori a tempo indeterminato non in prova, compresi gli apprendisti.
Il fondo è finanziato unicamente da un contributo a carico dei datori di lavoro pari a 120 euro annui per ciascun lavoratore, al netto del contributo di solidarietà e delle spese di funzionamento della Cassa sanitaria, da corrispondere in rate mensili ovvero nei modi e tempi che saranno definiti dal Consiglio di amministrazione della Cassa sanitaria,
L'azienda che ometta il versamento contributivo è responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del danno.
Da gennaio 2022 viene stabilita la corresponsione di un importo di 4 euro, uguale per tutti, che si aggiunge nella misura di 2,5 euro al contributo aziendale a Sanilog e nella misura di 1,5 euro al contributo aziendale a Ebilog.
CCNL giocattoli aziende industriali
L'assistenza sanitaria è assicurata dal il Fondo Sanimoda.
Da gennaio 2022 il contributo mensile a carico delle aziende passa da 8 a 12 euro per 12 mensilità per ciascun dipendente non in prova assunto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi, con decorrenza - in quest'ultimo caso - dal 13° mese.
CCNL lapidei pmi Confapi
La contribuzione mensile a carico dell'azienda al fondo Altea per ogni lavoratore iscritto passa da 10 a 13 euro per 12 mensilità.
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