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Assistenza sanitaria integrativa: modifiche da gennaio 2022 per alcuni contratti collettivi nazional




Ricordiamo che tra le scadenze contrattuali del mese di gennaio 2022 vi sono alcune novità in materia di assistenza sanitaria integrativa.


CCNL alimentari aziende industriali

L'assistenza sanitaria integrativa è attuata attraverso il Fondo assistenza sanitaria alimentaristi (Fasa), cui sono iscritti i lavoratori a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata pari o superiore a 9 mesi nell'arco dell'anno solare, per i quali non siano attive altre forme di assistenza sanitaria contrattuali.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, il contributo a carico azienda viene elevato a 12 euro mensili per 12 mensilità. Dalla stessa data i familiari fiscalmente a carico dei lavoratori iscritti al Fondo possono essere iscritti al Fasa con un versamento mensile pari a 2 euro, per 12 mensilità. Dal 1º giugno 2025, il dipendente potrà implementare la contribuzione di ulteriori 2 euro a suo carico, per 12 mensilità.

CCNL metalmeccanica pmi Confapi

Sono destinatari dell'assistenza sanitaria integrativa i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato (anche part time), di apprendistato e a tempo determinato non inferiore a 5 mesi alla data di iscrizione.

La contribuzione a carico azienda viene elevata a 96 euro annui da versare in 12 quote mensili da 8 euro dal 1° gennaio 2022 (fino al 31 dicembre 2021 la contribuzione è pari a 60 euro annui) ed è comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico, compresi i conviventi di fatto ex lege 76/2016.

La contribuzione è dovuta anche per i lavoratori in aspettativa per malattia, in Cig e, per 12 mesi, per i licenziati ex lege 223/1991 ovvero percettori di Naspi.

Nelle aziende in cui sussistano forme di sanità integrativa riconosciute unilateralmente dall'azienda, la contribuzione non potrà essere inferiore a 60 euro annui, elevata a 96 euro annui dal 1° gennaio 2022.

Nelle aziende in cui sussistano altre forme di sanità integrativa derivanti da accordi collettivi, questi saranno armonizzati in modo da adeguare la contribuzione a carico azienda in misura non inferiore a quella vigente.

CCNL autotrasporto merci e logistica

Sono destinatari di Sanilog tutti i lavoratori a tempo indeterminato non in prova, compresi gli apprendisti.

Il fondo è finanziato unicamente da un contributo a carico dei datori di lavoro pari a 120 euro annui per ciascun lavoratore, al netto del contributo di solidarietà e delle spese di funzionamento della Cassa sanitaria, da corrispondere in rate mensili ovvero nei modi e tempi che saranno definiti dal Consiglio di amministrazione della Cassa sanitaria,

L'azienda che ometta il versamento contributivo è responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del danno.

Da gennaio 2022 viene stabilita la corresponsione di un importo di 4 euro, uguale per tutti, che si aggiunge nella misura di 2,5 euro al contributo aziendale a Sanilog e nella misura di 1,5 euro al contributo aziendale a Ebilog.

CCNL giocattoli aziende industriali

L'assistenza sanitaria è assicurata dal il Fondo Sanimoda.

Da gennaio 2022 il contributo mensile a carico delle aziende passa da 8 a 12 euro per 12 mensilità per ciascun dipendente non in prova assunto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi, con decorrenza - in quest'ultimo caso - dal 13° mese.

CCNL lapidei pmi Confapi

La contribuzione mensile a carico dell'azienda al fondo Altea per ogni lavoratore iscritto passa da 10 a 13 euro per 12 mensilità.


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