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Fatturazione elettronica – chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane


Con l’avvicinarsi della data del 1 Luglio p.v, quando scatterà (salvo proroghe dell’ultima ora) l’obbligo di emettere la fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione ai titolari di partita IVA, sono stati emanati due importanti chiarimenti legati alla gestione di questo adempimento:

- L’Agenzia delle Dogane, con una circolare del 7 Giugno (prot. 64837/RU), ha chiarito che ai fini della domanda di rimborso delle accise sul gasolio, la fattura elettronica deve obbligatoriamente riportare la targa dei mezzi riforniti; ciò tenuto conto che la normativa sul rimborso delle accise (in particolare, l’art. 24 ter del Testo unico accise e le norme regolamentari sul beneficio indicate nel D.P.R 277/2000) prevede l’indicazione obbligatoria, nel quadro A-1 della dichiarazione, della targa degli automezzi utilizzati dall’impresa di autotrasporto per i quali si richiede il beneficio.

- L’agenzia delle Entrate, con provvedimento direttoriale del 13 Giugno u.s, e, successivamente, con un comunicato stampa del 14 Giugno, ha reso noto l’avvio dei servizi on line di preregistrazione dell’indirizzo telematico e di generazione del codice QR, grazie ai quali l’impresa può:

[if !supportLists]· [endif]comunicare al SdI (sistema di interscambio) il canale (PEC o Codice destinatario) per il recapito delle fatture elettroniche passive. A tal fine l’impresa dovrà accedere (anche tramite un intermediario delegato) all’apposito servizio “Fatture e corrispettivi” presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/Acc+servizio+Fatture+e+corrispettivi/?page=ivacomimp) previa autenticazione ai servizi telematici Entratel o Fisconline o al Sistema pubblico di identità digitale (Spid);

[if !supportLists]· [endif]generare il suo QR Code, ovvero il codice a barre bidimensionale contenente tutte le informazioni anagrafiche IVA utili alla fatturazione, completo dell’indirizzo telematico di ricevimento della fattura. Questo codice dovrà essere mostrato al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta, e permetterà al medesimo di acquisire in automatico i dati del cliente – compreso l’indirizzo prescelto per il recapito – in modo veloce e senza il rischio di commettere errori; per questo motivo, consigliamo alle imprese di dotarsi al più presto del QR Code tramite il predetto servizio “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia oppure collegandosi al proprio cassetto fiscale.

Sempre nello stesso provvedimento, l’Agenzia ha disciplinato:

- il servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”;

[if !supportLists]- [endif]disciplinato le modalità di conferimento della delega all’accesso dei predetti servizi. A questo proposito, il provvedimento (paragrafi 4 e 5) prevede che la delega può essere conferita soltanto ad intermediari abilitati (art.3 comma 3 del DPR 322/1988), tramite l’apposita funzione disponibile per gli utenti Entratel o Fisconline nella loro area riservata, oppure presentando l’apposito modulo di delega/revoca presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. La durata della delega viene decisa dalle parti oppure, in mancanza, è pari a 4 anni.

Peraltro, nelle motivazioni è stato precisato che la delega può essere rilasciata anche ad intermediari non abilitati, per quanto riguarda:

[if !supportLists]· [endif]l’utilizzo del servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate per la predisposizione e trasmissione tramite Sdi delle fatture elettroniche;

[if !supportLists]· [endif]la gestione del servizio di conservazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute dal delegante tramite il Sdi;

[if !supportLists]· [endif]la generazione del QR-Code del soggetto delegante.

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