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CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Lavoro – Ordinanza del 20 Ottobre 2026 n. 27383 - Infortuni sul lavoro e somministrazione

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La Cassazione con l'Ordinanza n. 27383 del 20 Ottobre 2026 ha statuito che “ in materia di somministrazione, la ripartizione degli obblighi prevenzionistici tra somministratore e utilizzatore risponde al principio di effettività della tutela, avuto riguardo alla concreta disponibilità dell'ambiente nel quale la prestazione viene resa, e che la pattuizione con la quale gli obblighi di formazione e informazione siano trasferiti all'utilizzatore, ove ne sia fatta menzione nel contratto individuale di lavoro, è opponibile al lavoratore e può escludere, quanto agli obblighi così trasferiti, la responsabilità del somministratore (Cass. 9/05/2018, n. 11170). ll principio riguarda, dunque, gli specifici obblighi di informazione, formazione e addestramento che la disciplina speciale consentiva di porre a carico dell'impresa utilizzatrice e non implica il trasferimento dell'obbligo generale di sicurezza gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. Occorre pertanto tenere distinti i due piani: quello degli obblighi prevenzionistici specificamente individuati dall'art. 3, comma 5, della l. n. 196 del 1997, suscettibili di attribuzione convenzionale all'utilizzatore, e quello dell'obbligazione generale di sicurezza facente capo al datore di lavoro. …...... La delega di funzioni, infatti,non assume rilievo sul versante della responsabilità per inadempimento dell'obbligo di protezione, poiché il datore di lavoro continua ad essere il debitore dell'obbligazione di sicurezza e risponde, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., dell'operato dei soggetti dei quali si avvale per l'adempimento dei propri obblighi. In altri termini, la delega, anche quando assuma carattere funzionale e comporti il trasferimento a terzi dell'esercizio di specifiche attribuzioni, non ha efficacia traslativa del debito prevenzionistico, ma costituisce soltanto lo strumento mediante il quale il datore di lavoro organizza l'esecuzione di un'obbligazione che continua a gravare su di lui (Cass., Sez. un., 11/04/2005, n. 7360; Cass. 18/05/2007, n. 11622). Ne consegue che il conferimento ad altri soggetti di specifiche attribuzioni prevenzionistiche ovvero la pattuizione contrattuale che ne disciplini l'esercizio non determinano alcun effetto liberatorio sul piano civilistico, permanendo in capo al datore di lavoro la responsabilità per l'inadempimento dell'obbligazione di sicurezza (Cass. 11/04/2005, n. 7360; Cass. 18/05/2007, n. 11622)”.

 

 
 
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