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Corte di Cassazione, Sezione Lavoro: Previdenza ed assistenza - indennità e rendita

2 giorni fa
Tempo di lettura: 1 min


Con la sentenza n. 24981 del 03 settembre 2026 la Corte di Cassazione ha statuito che “L’indennità di disoccupazione Naspi percepita dai lavoratori a seguito del licenziamento non deve essere restituita all’Inps se il giudice, all’esito del procedimento giudiziale, ordina la reintegrazione e il versamento dell’indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge n. 300/1970 Viceversa, i lavoratori non hanno titolo per continuare a godere del trattamento di disoccupazione nel periodo successivo all’ordine di reintegrazione, se hanno esercitato, nel frattempo, l’opzione per l’indennità sostitutiva (ai sensi del comma 3 dell’articolo 18). Il diritto all’indennità di disoccupazione non viene meno per effetto del ripristino “de iure” del rapporto di lavoro a seguito della sentenza che ha annullato il licenziamento e ordinato la reintegrazione. Perché l’Inps abbia titolo alla restituzione del trattamento Naspi erogato ai lavoratori con riferimento all’intervallo tra il licenziamento e la pronuncia giudiziale occorre che sia intervenuta la ricostituzione di fatto del rapporto di lavoro «ad ogni effetto, anche economico». Questa condizione non si produce se, avendo i lavoratori optato per le 15 mensilità sostitutive della reintegrazione, il rapporto di lavoro si estingue.Tuttavia, i lavoratori non possono pretendere il mantenimento dell’indennità Naspi per il periodo successivo all’esercizio dell’opzione, in quanto non versano più in uno stato di disoccupazione involontaria”

 
 
 

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