CCNL Tessile: firmata l’ipotesi d’accordo per il rinnovo contrattuale
In data 11 novembre 2024 è stato siglato, tra le Rappresentanze Confindustriali di SMI (Sistema Moda Italia) ed i sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, l’ipotesi d’accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del Tessile Abbigliamento Moda, scaduto il 31 marzo 2024.
Parte economica
L’ipotesi di accordo prevede un aumento complessivo (TEC) nel periodo di vigenza contrattuale di 232 euro al 4° livello, pari al 13%.
Per quanto riguarda il TEM, l’incremento salariale sui minimi (riferito al 4° livello) sarà di 200 euro suddiviso in tre tranche:
95 euro 1° dicembre 2024;
57 euro 1° gennaio 2026;
48 euro 1° gennaio 2027.
Il Montante sarà di 4001 euro e l’aumento corrispondente alla percentuale sui minimi dell’11,20%.
Nella vigenza contrattuale verranno riconosciuti 200 euro all’anno per quote aggiuntive di welfare le cui modalità verranno definite a livello aziendale.
Per quanto riguarda il welfare sanitario le aziende verseranno, per ogni lavoratore, un contributo aggiuntivo di 3 euro al fondo sanitario Sanimoda e di 2 euro all’assicurazione per la non autosufficienza (LTC).
La quota, sempre a carico delle imprese, destinata al fondo pensione complementare di settore Previmoda avrà un incremento dello 0,30% a partire dal 1° luglio 2026.
La quota destinata alla Premorienza passerà invece allo 0,24% a partire dal 1° aprile 2025.
L’EGR, Elemento di Garanzia Retributiva, riferito alle lavoratrici e ai lavoratori delle aziende che non praticano contrattazione di 2° livello, vedrà un incremento annuale di 50 euro.
Le lavoratrici e i lavoratori di primo livello vedranno un incremento nel triennio di 271 euro, questo consentirà il superamento della retribuzione oraria di 9 euro.
Parte normativa
Per quel che riguarda le agibilità dei rappresentanti alla sicurezza, sono aumentati i permessi Rls recependo il Patto per la Fabbrica, così pure per quanto riguarda i lavoratori affetti da disabilità e inidoneità sopraggiunta, si è concordato il recepimento della norma sugli accomodamenti ragionevoli.
In tema di permessi: aumento da 5 a 10 i giorni non retribuiti per malattia figlia/o; estensione dei 3 giorni in caso di infermità o decesso dei figli del coniuge/convivente e in caso di decesso dei genitori del coniuge/convivente; permessi retribuiti da legge per adozioni e donatori di midollo osseo; permessi non retribuiti per chi assume la tutela di stranieri non accompagnati e per percorsi di fecondazione assistita anche intrapresi all’estero e riconoscimento di 30 giorni retribuiti per gli invalidi civili oltre il 50%.
Inoltre: orario di lavoro agevolato per genitori di figli con DSA e la frazionabilità dei permessi in 104.
Aumento dell’aspettativa non retribuita, in caso di superamento del periodo di comporto, che raddoppia passando da 4 a 8 mesi e riconoscimento di un periodo di comporto di 15 mesi per gli invalidi legge 68/1999.
Nell’intesa, tra le altre novità, l’inserimento delle linee guida sulle ferie solidali e sulla partecipazione, la banca ore che passa da 32 a 40, l’accoglimento del protocollo nazionale sullo smart working e un mese in più, rispetto a quanto garantito dalla legge in materia, per le donne vittime di violenza di genere. Inoltre, sono inserite iniziative formative, concordate con le RSU, per la promozione della cultura contro la violenza.
Sempre per quanto riguarda la formazione, 8 ore per il 2025 e 8 ore per il 2026 aggiuntive e riconoscimento per gli studenti universitari di 48 ore retribuite annue per lo studio e di permessi retribuiti per i giorni di esame e per i 2 precedenti.
Le parti hanno poi deciso di costituire l’Ente bilaterale di settore (EBM), quale sede partecipata che svilupperà un’informativa nazionale e iniziative congiunte finalizzate a favorire la difesa e lo sviluppo del settore.
Altra novità è rappresentata dal pagamento della carenza malattia al 100% per i certificati medici superiori a 5 giornate.
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