Cassazione Sez. Lav: Interpretazione della clausola sul superminimo

La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la Sentenza del 05-08-2026, n. 24476 ha statuito che “l'interpretazione del contratto ex art. 1362 c.c., da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all' interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime. In materia di superminimo non è possibile negare a priori qualunque valenza del comportamento anche successivo delle parti del contratto da interpretare solo perché condurrebbe ad un risultato difforme rispetto al significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti” e che “ In tema di superminimo individuale, la clausola che ne regola l'assorbimento non può essere interpretata in base al solo tenore letterale, anche se chiaro, poiché il giudice deve ricercare la comune volontà delle parti usando tutti i criteri dell'art. 1362 c.c., incluso il loro comportamento successivo. Se, dunque, la clausola richiama in modo generico aumenti collettivi senza indicarne il livello, rileva la condotta del datore che, in occasione di più rinnovi del CCNL, non abbia mai assorbito il superminimo, trattandosi di un dato utile a chiarire la portata dell'accordo individuale e a verificare la volontà delle parti”.

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