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Trasporto di gasolio e olio combustibile destinati alla navigazione marittima – novità dal 1 Aprile


A partire dal 1 Aprile, le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di gasolio o di olio combustibile destinati alla navigazione marittima, devono essere munite di sistemi di misurazione dei carburanti riforniti.


L’installazione sulle autobotti e le bettoline di questi sistemi (unitamente a quelli di tracciamento della posizione), era stata prevista dalla legge 232/2016 (art. 1, comma 535,) sia per il trasporto dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo (art.6, comma 15 bis del T.U accise), sia per i prodotti soggetti ad accisa (art.12, comma 1).


Tuttavia nella fase iniziale, per garantire una partenza graduale dell’obbligo, l’Agenzia delle Dogane ha preferito limitarne l’applicazione al trasporto di carburanti per la navigazione, dove i rischi di frode si presentano più alti trattandosi di prodotti esenti da accisa, per cui si rende necessario ottenere un riscontro del quantitativo di carburante effettivamente caricato nei serbatoi della nave dopo l’estrazione dal deposito fiscale.


Pertanto l’Agenzia, facendo seguito alla propria determinazione direttoriale prot. 30354 del 4 Maggio 2018, ha emesso la nota del 21 Marzo u.s (prot. 34139/RU) in cui stabilisce le specifiche tecniche di questi misuratori, i quali, in relazione ai rifornimenti di gasolio e olio combustibile fluidissimo per la navigazione, devono essere installati su condotta e consentire l’emissione di scontrini riportanti una serie di informazioni (giorno e ora del rifornimento; targa dell’autobotte o della bettolina; quantitativo di prodotto rifornito: lettura ad inizio e alla fine del rifornimento).


I nuovi sistemi sono dotati di compensazione a 15° della quantità in volume erogata; tuttavia, il depositario mittente può ancora avvalersi di autobotti o bettoline munite di sistemi privi di compensazione purché posti in essere prima del 1° aprile 2019, e ricorrano le condizioni previste nella circolare 6/D delle Dogane del 22.3.2016.


Per le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di olio combustibile denso, semifluido e fluido, è ancora possibile utilizzare i sistemi di accertamento attualmente adottati in contraddittorio con l’acquirente del prodotto, per cui l’installazione dei sistemi su condotta rimane facoltativa.

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