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Cassazione: Sentenza di reintegrazione, effetti del giudicato sulle retribuzioni arretrate

21 lug
Tempo di lettura: 1 min

Con ordinanza n. 20604/2026 la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di licenziamento illegittimo con reintegrazione nel posto di lavoro, la sentenza che dichiara dovute le mensilità di retribuzione per il periodo intercorrente tra il licenziamento e l'effettiva reintegra costituisce condanna generica, con necessità di un separato giudizio di liquidazione, soltanto quando l'importo non sia determinato o determinabile mediante mero calcolo aritmetico; ove il lavoratore abbia invece azionato direttamente la sentenza di reintegra quale titolo esecutivo in sede di espropriazione forzata, il giudicato formatosi sul relativo procedimento preclude la rimessione in discussione, in un autonomo giudizio di cognizione, delle pretese risarcitorie riferibili al periodo anteriore alla ripresa del servizio. In caso di applicazione della tutela reale, la prescrizione quinquennale del credito contributivo verso l'ente previdenziale decorre solo dall'ordine di reintegrazione e si converte, con il passaggio in giudicato della relativa pronuncia, in prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.”

 
 
 

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