Somministrazione di lavoro: comunicazione ai sindacati
Entro il 31 gennaio 2019 le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2018 (1° gennaio - 31 dicembre), lavoratori tramite le agenzie di somministrazione, dovranno effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2018 (articolo 36, comma 3, del D.Lgs. 81/2015).
I dati obbligatoriamente richiesti sono:
- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
- la durata dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
- il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.
L’invio potrà avvenire tramite:
- consegna a mano;
- raccomandata con ricevuta di ritorno;
- posta elettronica certificata (PEC).
Si evidenzia che di solito sono le agenzie di somministrazione che si attivano nel comunicare i dati all’azienda utilizzatrice. Ma, qualora non si riceva nulla a riguardo, è opportuno sollecitare l’invio dell’informativa, al fine di non incorrere nella sanzione amministrativa prevista per la mancata comunicazione.