Apprendistato e mancata formazione per assenza dell’apprendista
Corte di Cassazione - Sentenza n. 16571 del 22 giugno 2018
L’apprendista con contratto professionalizzante potrà richiedere la trasformazione in lavoro a tempo indeterminato per mancata formazione. Se non riceve l’adeguata formazione da parte del datore di lavoro, anche se a causa della sua assenza per malattia, l’apprendista può chiedere la trasformazione del contratto di lavoro subordinato in uno a tempo indeterminato fin dalla data d’inizio del rapporto di lavoro.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 16571 del 22 giugno 2018. La Cassazione specifica altresì che se l’apprendista sia assente per causa di forza maggiore ( ad esempio per malattia), spetta in ogni caso all’azienda l’onere di dimostrare che la formazione sia stata effettivamente messa a disposizione degli apprendisti affinché possano ricevere l’insegnamento professionale adeguato ai fini del conseguimento della qualifica.
Mancata formazione nell’apprendistato professionalizzante
Nel caso di specie, i massimi giudici della Corte Suprema hanno rigettato il ricorso dell’azienda contro la decisione della Corte d’Appello, motivando la decisione secondo l’assunto che non basta mettere in atto solo a livello “formale” gli adempimenti per il corretto svolgimento del periodo di apprendistato, come ad esempio la redazione del PFI (Piano Formativo Individuale) o l’assegnazione del tutor, ma è necessario che la formazione prevista dalla legge sia stata effettivamente erogata all’apprendista.
In tal caso, infatti, nonostante l’azienda avesse rispettato gli adempimenti formali, non era stata in grado di dimostrare inequivocabilmente l’effettivo svolgimento della formazione. Ragione per la quale la stessa risultava assolutamente mancante.
Secondo gli Ermellini grava sul datore di lavoro l’onere di provare di non avere potuto adempiere all’obbligo formativo per cause imputabili all’apprendista. Spetta cioè all’azienda dimostrare il requisito essenziale dell’apprendistato, cioè l’insegnamento professionale impartito al lavoratore apprendista, finalizzato al raggiungimento della qualifica finale, escludendo altresì ogni colposa omessa collaborazione da parte del diretto interessato.
Pertanto, qualora il datore di lavoro non dimostri che abbia organizzato la formazione per l’apprendimento professionale, l’apprendista può chiedere la trasformazione del contratto di lavoro in un contratto di lavoro a tempo indeterminato per mancata formazione, sin dall’inizio dell’instaurazione del rapporto di lavoro, con effetto retroattivo.
A carico dell’azienda, saranno dovute al dipendente tutte le differenze retributive e contributive di un normale lavoratore.