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RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER I CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ


Il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 18 del 22 novembre 2017 con cui vengono fornite istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 2 del 27 settembre 2017 per i contratti di solidarietà.

Per il solo anno 2017, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della L. n. 863/84 o del D.Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016.

Per gli anni 2018 e seguenti, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della citata L. n. 863/84 o del citato D. Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Le domande di decontribuzione, da imputarsi sui fondi a partire dall’esercizio finanziario 2017, dovranno essere presentate perentoriamente dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno di riferimento.

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