top of page

Fondi bilaterali, per le competenze Fsba di gennaio e febbraio 2023 domande entro il 28 febbraio




Il Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato (Fsba) ha reso note le istruzioni operative – aggiornate al nuovo regolamento del 14 dicembre 2022 - per la presentazione delle domande volte a ottenere le prestazioni integrative per l’anno 2023 in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per difficoltà aziendale.

Per quanto concerne l'Assegno di integrazione salariale (Ais) per causali ordinarie e straordinarie - cui possono beneficiare i lavoratori subordinati in forza presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore - la domanda di prestazione deve essere protocollata, per ciascuna mensilità di competenza, prima dell'inizio dell'evento e comunque entro 15 giorni dalla data d’inizio dell'evento indicata nell'accordo sindacale. Tuttavia, per le sole competenze di gennaio e febbraio 2023 la domanda, relativa al singolo mese, dovrà essere presentata entro il 28 febbraio 2023.

L'Ais ha una durata di 26 settimane, pari a 130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 156 su 6 giorni/settimana e a 182 su 7 giorni/settimana. I periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all'azienda, che va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione e decorre dal 1° gennaio 2023. Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell'orario giornaliero applicato equivale a una giornata di sospensione.


Con riferimento, invece, all'Assegno d’integrazione salariale per ragioni straordinarie (Acigs) - cui possono beneficiare i lavoratori subordinati dipendenti da datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze più di 15 lavoratori – la domanda deve essere protocollata prima della data d'inizio dell'evento indicata nell'accordo sindacale. Anche per tale prestazione, per le competenze di gennaio e febbraio 2023, la domanda dovrà essere presentata entro il 28 febbraio 2023.


Inoltre, la domanda di Acigs dovrà avere una durata minima di 3 mesi, con data inizio dal primo giorno del primo mese e data fine all'ultimo giorno dell'ultimo mese di competenza.

L' Acigs ha una durata variabile in relazione alla causale d'intervento, ossia:


- 24 mesi per situazione di riorganizzazione aziendale per processi di transizione, pari a 520 giornate di utilizzo massimale per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 624 su 6 giorni/settimana e a 728 su 7 giorni/settimana;


- 12 mesi per crisi aziendale, pari a 260 giornate di utilizzo massimale per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 312 su 6 giorni/settimana e a 364 su 7 giorni/settimana.


- 36 mesi per contratto di solidarietà, pari a 780 giornate di utilizzo massimale per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 936 su 6 giorni/settimana e a 1.092 su 7 giorni/settimana.


I periodi devono intendersi conteggiati nel quinquennio mobile in capo all'azienda che va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione e decorre dal 1° gennaio 2023.


Per l'erogazione delle prestazioni è necessario il possesso della regolarità contributiva - in presenza di dipendenti - dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della legge 234/2021, nonché il corretto versamento delle mensilità da gennaio 2022 in poi.


Questo è il criterio con il quale sarà impostata la verifica da parte del Fondo anche ai fini del rilascio del Durc, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 214, della legge 234/2021.


Come previsto dal nuovo regolamento del Fondo, i datori di lavoro che non sono in regola con la contribuzione obbligatoria relativa agli anni 2019, 2020 e 2021 potranno versare, in alternativa al corretto adempimento di quanto dovuto, il contributo una tantum pari a 100 euro per anno per ciascuna posizione lavorativa dichiarata dal datore di lavoro, relativa a ciascuna annualità.


Infine, si ricorda che il versamento dei contributi deve essere effettuato per tutti i lavoratori in forza - compresi i part-time - nel mese di riferimento, considerando anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.

Post in evidenza
Post recenti
Archivio
Cerca per tag
Seguici
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page