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Decontribuzione dei contratti di solidarietà



Al via lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà. A ricordarlo è il Ministero del Lavoro, con un avviso pubblicato il 23 ottobre scorso sul proprio sito istituzionale.


Il beneficio - previsto dall’articolo 6, comma 4, del Dl 510/1996 - è concesso su istanza, per un periodo non superiore a 24 mesi, ai datori di lavoro che facciano ricorso ai contratti di solidarietà ex articolo 21, comma 1, lettera c), Dlgs 148/2015, e prevede una riduzione, pari al 35% dell’ammontare della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta per i lavoratori coinvolti dall’ammortizzatore sociale con una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%.


I criteri per la concessione della provvidenza sono stati da ultimo dettati dal Dm 30 settembre 2019, n. 278.


Le domande potranno essere presentate dal 30 novembre al 10 dicembre 2023.


In particolare, il datore di lavoro è tenuto a indicare nell’istanza telematica l’importo della riduzione contributiva richiesta e il codice della pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per il contratto di solidarietà presentata attraverso la procedura denominata “Cigs on-line”, producendo altresì l’elenco nominativo dei lavoratori, contenente per ciascuno di essi la percentuale di riduzione oraria applicata e superiore al 20%.


L’istanza, firmata digitalmente e in bollo, deve essere inoltrata esclusivamente attraverso l’applicativo web denominato “sgravicdsonline” alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, DIV. IlI, secondo la modulistica e con le modalità operative indicate nell’apposita sezione del sito internet “www.lavoro.gov.it”, come meglio spiegato dalla circolare ministeriale 17/2019.


La domanda può essere presentata dalle imprese che, al 30 novembre, abbiano stipulato un contratto di solidarietà nonché da quelle che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.


Il criterio di ammissione è unicamente riferito all’ordine cronologico di presentazione.

La trasmissione delle domande con una modalità diversa da quella telematica o l’invio al di fuori dai termini previsti ne comporta l’inammissibilità.


In ogni caso, al fine di favorire la predisposizione delle istanze, l’operatività dell’applicativo è permessa dal 2 novembre al 10 dicembre 2023, nella sezione dedicata alla “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali”, nella quale è presente anche la normativa di riferimento.

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