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CCNL terziario: in arrivo la seconda tranche dell’una tantum



Tra le novità di marzo 2023 c’è l'erogazione della seconda tranche di una tantum per i lavoratori cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro terziario distribuzione e servizi.

Attraverso il protocollo straordinario di settore – sottoscritto da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, e Uiltucs-Uil – del 12 dicembre 2022, infatti, è stata definita un'una tantum di importo pari a 350 euro lordi sul IV livello. Tale elemento retributivo viene corrisposto ai soli lavoratori in forza al 12 dicembre 2022 e secondo le seguenti scadenze:


- 200 euro con la retribuzione di gennaio 2023

- 150 euro con la retribuzione di marzo 2023.


Con la retribuzione di marzo 2023, pertanto, viene riconosciuta la seconda tranche dell'una tantum, salvo procedere con i conteggi di conguaglio riferiti anche alla prima tranche.


Gli importi dell'una tantum verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturati durante il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.


Ai fini dell'anzianità non saranno conteggiati i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto.


Pertanto, a titolo esemplificativo, sono computati nell'anzianità di servizio ai fini dell'una tantum il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.


Per quanto riguarda i riflessi su altri istituti, l'importo a titolo di una tantum non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.


Per i lavoratori con contratto a tempo parziale gli importi dell'una tantum dovranno essere riproporzionati in relazione all'orario effettuato.


Lavoratori a tempo parziale

Per i soli part time verticali l'una tantum verrà riconosciuta per le giornate lavorative prestate, a prescindere dal computo dei 15 giorni nel mese.


Rapporti di lavoro a termine

L'importo va calcolato con i medesimi criteri di proporzionalità, comprendendo tutti i rapporti di lavoro intercorsi nel periodo di riferimento.


Apprendisti

L'importo va calcolato in riferimento ai livelli di inquadramento in essere durante tutto il periodo di riferimento.


Lavoratori intermittenti (a chiamata)

Le giornate da considerare sono solo quelle di effettivo lavoro prestato, quindi a prescindere dal computo dei 15 giorni nel mese.


Cambio di CCNL

Nel caso di cambio del contratto collettivo applicato avvenuto nel periodo di riferimento, vengono computati ai fini del calcolo dell'importo i soli periodi nei quali al lavoratore si applicava il CCNL Tds (Terziario Distribuzione Servizi). In ogni caso, alla data del 12 dicembre 2022 ai lavoratori doveva essere applicato il CCNL Tds per il diritto all'una tantum, restando esclusi tutti coloro ai quali a tale data veniva applicato un diverso contratto collettivo nazionale.


Periodi non inclusi nel computo

Non sono conteggiati ai fini dell'anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi nei quali non sia stata erogata retribuzione a norma di legge e di contratto.


Aspetti fiscali

La somma a titolo di una tantum è assoggettata al regime di tassazione separata in quanto la stessa ha carattere di emolumento tardivo e la causa di tale ritardo è di natura giuridica.


Lavoratori cessati

Presupposto per aver diritto all'una tantum è che il personale sia in forza presso il datore di lavoro alla data di sottoscrizione dell'accordo, ossia il 12 dicembre 2022. Pertanto, l'una tantum non spetta in caso di rapporto cessato anteriormente a tale data, oppure a chi sia stato assunto successivamente, anche se prima dell'effettiva erogazione. Per i lavoratori che cessano il rapporto successivamente alla data del 12 dicembre 2022, sebbene prima dell'erogazione degli importi, il diritto si considera pienamente maturato.

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