Agenti e Rappresentanti di Commercio: siglata l’ipotesi di rinnovo del CCNL
- segreteria469
- 16 giu
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In data 4 giugno 2025, è stata sottoscritta l’ipotesi di rinnovo dell’Accordo Economico Collettivo (AEC) per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio nel settore del commercio. L’accordo è stato firmato da Confesercenti e dalle principali organizzazioni di categoria, tra cui FNAARC, USARCI, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL e FILCAMS-CGIL.
L’intesa, in vigore dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2029, modifica sensibilmente l’articolato relativo alle variazioni di zona, uniformando il testo a quanto già definito nell’AEC del settore Industria e rafforzando in modo sostanziale la tutela degli agenti in caso di modifiche unilaterali da parte della casa mandante, relativamente a provvigioni, prodotti e clientela. L’azienda mandante è inoltre tenuta a comunicare all’Agente tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato. Modificate anche le disposizioni sul periodo di comporto e sugli anticipi provvigionali. È stato inoltre chiarito che, per l’Agente di Commercio, il compenso previsto dal patto di non concorrenza – come definito dal Codice Civile – ha natura complementare rispetto alle indennità previste dalla normativa e dall’AEC, e non può essere da esse assorbito.
Tra i punti qualificanti dell’intesa, il riconoscimento delle provvigioni anche sulle vendite di prodotti o servizi effettuate a consumatori privati attraverso il commercio elettronico. Al termine del mandato tutte le somme corrisposte dalla casa mandante in aggiunta alle provvigioni saranno computabili ai fini dei vari istituti contrattuali e legali: variazioni contrattuali, FIRR, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica, indennità sostitutiva del preavviso e indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale. Qualora il contratto di agenzia sia stipulato con una società di persone, l’indennità di fine rapporto sarà corrisposta anche nel caso venga meno la pluralità dei soci per scioglimento della società, pensionamento, invalidità o decesso.
Le parti hanno inoltre convenuto di aumentare – quasi raddoppiandoli – i massimali per il calcolo del FIRR, migliorando sensibilmente l’importo riconosciuto al termine del mandato; dal 1° gennaio 2026 i limiti provvigionali per il calcolo delle indennità in caso di scioglimento del contratto saranno innalzati fino a 18mila euro per gli agenti senza esclusiva e fino a 36mila euro per quelli con esclusiva.
Sul piano sociale l’intesa introduce novità in materia di tutela della genitorialità e della paternità, riconoscendo al padre Agente di Commercio la facoltà di astenersi dall’attività fino a un massimo di 20 giorni entro cinque mesi dalla nascita o adozione del figlio, escludendo la possibilità per la casa mandante di procedere alla risoluzione del contratto, che resterà comunque sospeso.
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