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Contratto di rete: i nuovi modelli per codatorialità e distacco



L'art. 30, co. 4-ter, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, dispone che, ove il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete che abbia validità ex D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (legge n. 33/2009), l'interesse del distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori ex art. 2103 cod. civ. Inoltre, per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite nel contratto di rete stesso. In generale, il contratto di rete è disciplinato dall'art. 3 D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, e dall'art. 43-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che ha disciplinato il contratto di rete con causale di solidarietà ma solo per il 2020 e 2021. In relazione a distacco e codatorialità, si sono recentemente registrate due novità: la prima è legata all'emanazione del D.M. 29 ottobre 2021, n. 205 (che ha istituito i nuovi modelli di comunicazione "Unirete"), la seconda consiste nelle indicazioni fornite da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Nota 22 febbraio 2022, n. 315.

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