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CCNL metalmeccanica aziende artigiane, in arrivo la prima tranche dell’una tantum




In arrivo con la paga riferita a marzo 2022 la prima tranche dell’una tantum per i lavoratori aventi diritto cui si applica il CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori metalmeccanica, installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini e dalle imprese odontotecniche.


Il rinnovo contrattuale sottoscritto in data 17 dicembre 2021 stabilisce che ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo (17 dicembre 2022) viene corrisposto un importo forfetario "Una Tantum" suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 130 euro.


L'importo Una Tantum di cui sopra viene erogato in 2 soluzioni: la prima di 70 euro con la retribuzione del mese di marzo 2022, la seconda di 60 euro con la retribuzione del mese di luglio 2022.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo viene erogato a titolo di una tantum l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite (per gli apprendisti la prima tranche sarà pari quindi a 49 euro e la seconda a 42 euro). L'importo di una tantum viene inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo dell’una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.


L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r..

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum indicati nell'accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa Una tantum fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese gennaio 2022.


Ai fini del riconoscimento dei ratei mensili di una tantum, la presenza nel mese pari o superiore a 15 giorni equivale a presenza per l'intero mese, spettando in tal caso il rateo intero.

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