Nuovi minimi, reperibilità e trasferta per i lavoratori dell'industria metalmeccanica
Con verbale di incontro 8 giugno 2022, Federmeccanica, Assistal, Fim Cisl, Fiom Cgil E Uilm Uil, in adempimento a quanto stabilito nell'accordo di rinnovo 5 febbraio 2021, hanno definito i valori dei minimi retributivi a decorrere dal 1° giugno 2022 derivante dalla dinamica dell'Ipca e fornito i valori dell'indennità di trasferta e di reperibilità per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti.
Minimi tabellari
Le parti informano che, preso atto della dinamica dell'inflazione relativa all'anno 2021 misurata con l'indice IPCA al netto dei prezzi dei beni energetici importati, risultata pari allo 0,8%, hanno sottoscritto la tabella della quota riferita a tale componente della seconda tranche, giugno 2022, degli incrementi salariali complessivi tabellari che, pertanto, devono essere riconosciuti negli importi già stabiliti.
Attraverso comunicato stampa, l'Istat riporta le previsioni dell'indice IPCA al netto degli energetici importati per gli anni 2022 2025. Dal prossimo mese di giugno 2023 si procederà alla verifica del dato consolidato dell'anno precedente e, come previsto dal CCNL, qualora l'importo relativo alla dinamica IPCA risultasse superiore agli importi degli incrementi retributivi complessivi di riferimento, si procederà al relativo adeguamento.
Trasferta
I valori dell'indennità di trasferta dal 1° giugno 2022 sono i seguenti:
- Trasferta intera euro 44,47
- Quota per il pasto meridiano o serale euro 11,97
- Quota per il pernottamento euro 20,53
Reperibilità
Vengono inoltre aggiornati i valori giornalieri e settimanali del compenso per reperibilità per giorno lavorato, giorno libero e festivo.
Altri istituti
Assistal ricorda che entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende devono mettere a disposizione dei dipendenti 200 euro a titolo di flexible benefit e che sempre nel mese di giugno, per le aziende prive di contrattazione aziendale con contenuti economici, rimane confermato l'Elemento Perequativo pari a 485,00 euro da corrispondere secondo quanto previsto dall'art. 13, Sezione Quarta – Titolo IV.
Inoltre, la contribuzione al Fondo di previdenza complementare Cometa a carico del datore di lavoro dal 1° giugno di quest'anno è elevata allo 2,2% "per i lavoratori di nuova adesione dopo il 5 febbraio 2021 e con età inferiore a 35 anni compiuti".
Comments