Igiene ambientale: il fondo di solidarietà bilaterale si adegua alla nuova disciplina
In data 27 dicembre 2022 è stato sottoscritto tra le organizzazioni stipulanti il CCNL Unificato - aziende pubbliche e private - per il settore dell'Igiene ambientale (Utilitalia, Confindustria Cisambiente, LegaCopp Produzione e servizi, Agci Lavoro, Confcooperative Lavoro e servizi, Assoambiente) e le Organizzazioni sindacali di categoria (Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel) l'accordo per l'adeguamento (obbligatorio) del Fondo Bilaterale di solidarietà costituito ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 148/2015.
L'appartenenza al Fondo è definita in relazione ai codici Ateco (38), anche qualora venga applicato un CCNL diverso dal contratto unificato per il settore della Igiene Ambientale e, viceversa, la sola applicazione del CCNL Igiene ambientale, in assenza dell'inquadramento nei codici Ateco, comporta il versamento al Fis (per le integrazioni salariali ordinarie) e all'Inps Cigs per le integrazioni salariali straordinarie ovviamente per le sole aziende con una media superiore ai 15 addetti nel semestre precedente l'utilizzo. L'Inps ha attribuito il codice autorizzazione "1z" alle aziende che rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo (Inps circolare 86/2021).
L'accordo sottoscritto dalle parti istitutive non prevede l'implementazione delle aliquote ordinarie, straordinarie o aggiuntive ad oggi previste per la contribuzione al Fondo, tuttavia il Ministero del Lavoro dovrà provvedere alla emanazione di un nuovo decreto ministeriale attestando la sostenibilità del Fondo.
E' stata, inoltre, soppressa dall'accordo la previsione in base alla quale i datori di lavoro avrebbero dovuto versare il 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia breve a far data dall'avvio operativo del Fondo (articolo 42 lettera g), disposizione che non ha mai trovato applicazione e che l'Inps non ha canalizzato nei flussi Uniemens: quindi tale contribuzione è dovuta fino al 31 dicembre 2022, salvo verifica delle modalità di versamento di quanto finora eventualmente accantonato.
Le novità introdotte dall'accordo attengono, quindi, alla platea delle aziende che devono aderire al Fondo, estesa anche alle aziende con un solo dipendente ed alla implementazione delle prestazioni di integrazione salariale in base al principio di "universalità" (e di conseguenza all'ampliamento) delle prestazioni introdotte dalla citata legge 234/2021, sia per l'entità che per la durata.
Resta confermato il cosiddetto "limite aziendale del tetto versato" - in sommatoria nel corso degli anni - quale soglia di utilizzo delle prestazioni e ricomprendendo in tale calcolo la contribuzione addizionale e straordinaria. Ai fini del computo del tetto del versato, l'Inps effettua lo scarto dei versamenti operati nelle 13 settimane antecedenti l'utilizzo delle integrazioni salariali richieste (questione da valutare per i nuovi ingressi).
E' stata inoltre introdotta la "staffetta generazionale" in attuazione del D.L: 21/2022, articolo 12 ter (convertito in legge 51/2021, articolo 6) prevedendo la possibilità di versare a carico del datore di lavoro, ma per il tramite del Fondo- contributi previdenziali, a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni e la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni. A seguito del recepimento dell'accordo da parte del Ministero del Lavoro sarà possibile utilizzare anche questo strumento.
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